§ 1.6.132 - Regolamento 24 ottobre 1985, n. 2967.
Regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/10/1985
Numero:2967


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino
Art. 2.      1. Il peso della carcassa fredda di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è ottenuto detraendo 2,0% del peso caldo constatato al più tardi [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono marcate con la lettera maiuscola indicante la classe in conformità [...]
Art. 5.      Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84, si procede all'identificazione individuale delle carcasse di suino mediante dispositivi inalterabili
Art. 6.      Gli stati membri prendono le misure che ritengono necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel loro territorio. Essi ne informano senza indugio la Commissione
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri


§ 1.6.132 - Regolamento 24 ottobre 1985, n. 2967.

Regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

(G.U.C.E. 25 ottobre 1985, n. L 285).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

 

     Art. 2.

     1. Il peso della carcassa fredda di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è ottenuto detraendo 2,0% del peso caldo constatato al più tardi quarantacinque minuti dopo la giugulazione del suino.

     2. Se, in un determinato macello non può essere generalmente rispettato il periodo di quarantacinque minuti tra la giugulazione e la pesatura del suino, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che detto periodo sia oltrepassato a condizione che la detrazione di 2,0% di cui al paragrafo 1 sia diminuita di 0,1 punto per quarto d'ora supplementare iniziato di ritardo, anche non ancora trascorso.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il peso della carcassa fredda può essere calcolato con riferimento a tabelle fisse di riduzioni di peso assolute determinate preventivamente dagli stati membri secondo le caratteristiche del loro patrimonio suinicolo e notificate alla Commissione. Il ricorso a tali tabelle è autorizzato in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sempreché le riduzioni previste per classe di peso corrispondano, per quanto possibile, alla detrazione risultante dai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 3. [1]

     1. Il metodo standard statistico di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente provati.

     Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine cui si riferisce il metodo di stima, composto di almeno 120 carcasse, il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di dissezione illustrato nell'allegato I del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell'allegato I. [2]

     2. I metodi di classificazione sono autorizzati soltanto se lo scarto quadratico medio della previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale, è inferiore a 2,5. Inoltre tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP. [3]

     3. Gli Stati membri informano la Commissione, nel quadro di un protocollo, sui metodi di classificazione di cui chiedono l'autorizzazione sul loro territorio, descrivendo la prova di dissezione ed indicando i principi su cui sono basati tali metodi e le equazioni utilizzate per stimare la percentuale di carne magra. Il protocollo è suddiviso in due parti e comprende i dati illustrati nell'allegato II. La parte I del protocollo viene presentata alla Commissione prima dell'inizio della prova di dissezione.

L'applicazione dei metodi di classificazione nel territorio di uno Stato membro è autorizzata conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, previo esame del protocollo.

     4. L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere in tutto e per tutto alla descrizione contenuta nella decisione di autorizzazione della Comunità.

 

     Art. 4.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono marcate con la lettera maiuscola indicante la classe in conformità dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento suddetto o la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento e se del caso, di altre indicazioni ritenute appropriate. Le lettere o le cifre devono avere un'altezza di almeno 2 cm. La marcatura può essere effettuata mediante inchiostro non tossico, indelebile e termoresistente oppure ricorrendo a ogni altra forma di marcatura permanente, previa autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti.

     2. Le mezzene sono marcate sulla cotenna al livello della zampa posteriore o del prosciutto.

     3. E' pure considerata marcatura accettabile un'etichetta applicata in modo tale da renderne impossibile l'asportazione senza danneggiarla.

 

     Art. 5.

     Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84, si procede all'identificazione individuale delle carcasse di suino mediante dispositivi inalterabili.

 

     Art. 6.

     Gli stati membri prendono le misure che ritengono necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel loro territorio. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

 

 

ALLEGATO I [4]

 

     1. La stima del tenore di carne magra si basa sulla dissezione dei quattro tagli principali. La dissezione è eseguita conformemente al metodo di riferimento.

     2. Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue:

     y = 0,89 × 100 × [peso del filetto + peso della carne magra (incluse le aponeurosi) nella spalla, nella lombata, nella pancetta e nel prosciutto] /  (peso del filetto + peso dei tagli sezionati)

     Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.

 

 

ALLEGATO II [5]

 

     1. La parte I del protocollo reca la descrizione dettagliata della prova di dissezione ed indica in particolare:

     - il periodo di prova e lo scadenzario per la procedura di autorizzazione completa,

     - il numero e l'ubicazione dei macelli,

     - la descrizione del patrimonio suino a cui verrà applicato il metodo di valutazione,

     - l'illustrazione dei metodi statistici in rapporto al metodo di campionamento prescelto,

     - la descrizione del metodo nazionale rapido,

     - l'esatta presentazione delle carcasse da utilizzare.

     2. La parte II del protocollo reca una descrizione dettagliata dei risultati della prova di dissezione e indica in particolare:

     - una presentazione dei metodi statistici utilizzati con riferimento al metodo di campionamento prescelto,

     - l'equazione che sarà adottata o modificata,

     - una descrizione numerica e grafica dei risultati,

     - una descrizione del nuovo apparecchio,

     - i limiti di peso dei suini per i quali può essere utilizzato il nuovo metodo ed eventuali altre limitazioni in relazione all'impiego pratico del metodo.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 94/3127.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1197/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1197/2006.

[4] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 94/3127 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1197/2006.

[5] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 94/3127.