§ 1.6.103 – Regolamento 13 dicembre 1979, n. 2806.
Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/12/1979
Numero:2806


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi giovedì di ogni settimana per la settimana precedente
Art. 2. 
Art. 3.      Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano nella misura in cui ne dispongono le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75
Art. 4.      La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine
Art. 5.      Il regolamento (CEE) n. 2330/74 è abrogato
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1980


§ 1.6.103 – Regolamento 13 dicembre 1979, n. 2806. [1]

Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74.

(G.U.C.E. 14 dicembre 1979, n. L 319).

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:

     a) le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2342/82 [2];

     b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.

     2. Qualora una i più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell'ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.

 

     Art. 2. [3]

     Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente:

     - in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a P di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento;

     - in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 2760/75, la media delle quotazioni dei suini macellati per le qualità commerciali da E a IV di cui all'allegato I del suddetto regolamento.

 

     Art. 3.

     Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano nella misura in cui ne dispongono le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:

     a) i prezzi di mercato pratica negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;

     b) i prezzi pratica sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

 

     Art. 4.

     La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.

 

     Art. 5.

     Il regolamento (CEE) n. 2330/74 è abrogato.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1980.


[1] Abrogato dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1319/2006.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3574/86.

[3] Articolo così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3574/86.