§ 1.6.93 – Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2763.
Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/10/1975
Numero:2763


Sommario
Art. 1.      1. E' considerato ammasso privato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la conservazione in deposito di prodotti del settore delle carni suine, purché tali operazioni siano [...]
Art. 2.      Salvo autorizzazione particolare, una domanda di aiuto all'ammasso privato può essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammassato
Art. 3.      Se la situazione del mercato lo esige, può essere decisa in condizioni da determinarsi la riduzione o la proroga della durata contrattuale dell'ammasso
Art. 4.      1. L'importo dell'aiut
Art. 5.      1. La scelta degli aggiudicatari si effettuata seguendo, nell'ordine, le offerte più vantaggiose per la Comunità
Art. 6.      Quando l'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente in anticipo
Art. 7.      1. Il regolamento (CEE) n. 739/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine, è abrogato
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 1975


§ 1.6.93 – Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2763.

Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

(G.U.C.E. 1 novembre 1975, n. L 282).

 

Art. 1.

     1. E' considerato ammasso privato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la conservazione in deposito di prodotti del settore delle carni suine, purché tali operazioni siano effettuate da e per conto proprio ed a rischio proprio di persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, diverse dagli organismi d'intervento menzionati in detto articolo.

     2. Possono formare oggetto di aiuto all'ammasso privato soltanto i prodotti provenienti da suini originari della Comunità.

     3. Gli aiuti all'ammasso privato sono concessi conformemente alle disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento; tali contratti determinato gli obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uniformi per ciascun prodotto.

 

     Art. 2.

     Salvo autorizzazione particolare, una domanda di aiuto all'ammasso privato può essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammassato.

 

     Art. 3.

     Se la situazione del mercato lo esige, può essere decisa in condizioni da determinarsi la riduzione o la proroga della durata contrattuale dell'ammasso.

 

     Art. 4.

     1. L'importo dell'aiuto

     a) è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione annunciata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     b) oppure, è fissato forfettariamente in anticipo.

     2. Nei due casi:

     a) è assicurata l'uguaglianza di trattamento degli interessati quanto alla ricevibilità della loro offerta, a prescindere dal loro luogo di stabilimento nella Comunità;

     b) sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti solo gli interessati che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente;

     c) sono stabiliti il termine per il deposito dei prodotti all'ammasso e la durata di questo;

     d) l'ammontare dell'aiuto non può oltrepassare, in linea di massima, un importo corrispondente alle spese che potrebbero essere occasionate da un ammasso effettuato nell'ambito dell'intervento pubblico.

 

     Art. 5.

     1. La scelta degli aggiudicatari si effettuata seguendo, nell'ordine, le offerte più vantaggiose per la Comunità.

     2. In ogni caso, si può non dare seguito ad una aggiudicazione.

 

     Art. 6.

     Quando l'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente in anticipo:

     a) tale importo è unico per ciascun prodotto ed è fissato tenendo contro delle spese occasionate dall'ammasso, del deprezzamento normale della qualità nonché, nella misura del possibile, dell'aumento prevedibile del prezzo del prodotto in causa;

     b) è dato seguito alle domanda di concessione dell'aiuto a condizioni da determinare, specialmente per quanto riguarda il termine intercorrente tra il deposito della domanda e la stipulazione del contratto;

     c) la stipulazione del contratti di ammasso può essere sospesa o le condizioni dei contratti da concludere possono essere rivedute, quando l'esame a breve scadenza della situazione del mercato, delle quantità che formano oggetto di contratti e delle domande di contratto in istanza rende necessaria una di tali misure.

 

     Art. 7.

     1. Il regolamento (CEE) n. 739/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine, è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 1975.