§ 1.6.1578 - Regolamento 31 agosto 2009, n. 793.
Regolamento (CE) n. 793/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:31/08/2009
Numero:793


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato:
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1578 - Regolamento 31 agosto 2009, n. 793.

Regolamento (CE) n. 793/2009 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.U.E. 1 settembre 2009, n. L 228)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare gli articoli 85 e 192, in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Per agevolare il controllo da parte della Commissione dell’attuazione del sistema di quote e in particolare ai fini delle relazioni che la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio prima della fine del 2010 e del 2012, il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], modificato dal regolamento (CE) n. 258/2009 [3], prevede che gli Stati membri presentino ogni anno una relazione concernente l’utilizzo della quota, la riassegnazione delle quote inutilizzate ai produttori, e, se del caso, la riscossione del prelievo che i produttori debbono versare.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio [4], le cui regole sono state incorporate nel regolamento (CE) n. 1234/2007, ha modificato il ruolo degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda il prelievo sulle eccedenze e di conseguenza la Commissione non conosce appieno le questioni inerenti alla riscossione dei prelievi. Poiché tali conoscenze sono necessarie per una valutazione globale del regime e della sua attuazione, è opportuno che gli Stati membri forniscano le informazioni pertinenti per ciascuno dei periodi a partire dal 2003/2004.

 

(3) Affinché gli Stati membri possano trasmettere le informazioni pertinenti in modo uniforme, è necessario stabilire uno schema in cui vengono precisati i dati da fornire.

 

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 595/2004.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato:

 

1) all’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

 

"4. Anteriormente al 1 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente l’utilizzo della quota e la riscossione del prelievo nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dello stesso anno civile. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un aggiornamento della relazione entro il 1 dicembre in modo da includere eventuali nuove informazioni.

 

5. La relazione di cui al paragrafo 4 contiene informazioni sulla riassegnazione delle quote inutilizzate, inclusi il numero di produttori assegnatari e il metodo di calcolo delle assegnazioni. Gli Stati membri includono nella relazione almeno le informazioni di cui alla parte 1 dell’allegato II bis. Nel caso della relazione da comunicare prima del 1 ottobre 2009, essa contiene le informazioni pertinenti per i periodi di 12 mesi 2008/2009 e 2007/2008.

 

6. La relazione di cui al paragrafo 4 indica l’importo del prelievo sulle eccedenze versato a tutt’oggi all’autorità competente, il numero di produttori che a tutt’oggi contribuiscono al pagamento del prelievo sulle eccedenze, il numero di casi in cui il prelievo deve essere ancora pagato e l’importo in questione, il numero di casi in cui non è stato possibile riscuotere il prelievo a causa dell’incapacità definitiva di taluni produttori di pagare o in seguito a bancarotta e l’importo in questione. Gli Stati membri comunicano le informazioni pertinenti utilizzando il formato di cui alla parte 2 dell’allegato II bis. La relazione da presentare prima del 1 ottobre 2009 include informazioni dettagliate sulla riscossione dei prelievi per ciascun periodo di 12 mesi a partire dal 2003/2004 o, nel caso degli Stati membri che hanno applicato il regolamento per la prima volta dopo il 2003/2004, per ciascun periodo di 12 mesi di applicazione. Ogni successiva relazione aggiorna la situazione relativa alla riscossione degli eventuali prelievi sulle eccedenze precedentemente indicati come non ancora pagati.";

 

2) dopo l’allegato II è inserito l’allegato II bis, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

 

[3] GU L 81 del 27.3.2009, pag. 19.

 

[4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO II bis

 

Relazione di cui all’articolo 27, paragrafo 4

 

PARTE 1

 

Informazioni relative al periodo di 12 mesi che si conclude il 31 marzo 20… comprese sia le consegne che le vendite dirette

 

1) Numero di produttori che hanno superato le loro quote disponibili prima della ridistribuzione delle quote conformemente all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

2) Volume delle consegne e vendite dirette in eccesso effettuate dai produttori di cui al punto 1 (in kg) prima della riallocazione delle quote conformemente all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3) Numero di produttori che non hanno esaurito la loro quota disponibile.

 

4) Volume delle quote non utilizzate dai produttori di cui al punto 3 (in kg).

 

5) Numero totale dei produttori tenuti a contribuire al pagamento del prelievo sulle eccedenze dopo la ridistribuzione delle quote non utilizzate conformemente all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

PARTE 2

 

A. INCLUDERE CONSEGNE + VENDITE DIRETTE

 

NB: Le colonne da (e) a (i) sono un subtotale della colonna (d).

 

Periodo

Numero totale dei produttori tenuti a contribuire al prelievo

Numero di produttori che hanno pagato interamente il prelievo dovuto all’autorità competente

Numero di produttori che non hanno ancora pagato interamente il prelievo dovuto all’autorità competente

Numero di produttori inclusi in (d) nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento amministrativo a causa del prelievo dovuto

Numero di produttori inclusi in (d) nei confronti dei quali è stata avviata un’azione legale a causa del prelievo dovuto

Numero dei produttori inclusi in (d) che hanno avviato un’azione legale per contestare il prelievo dovuto

Numero di produttori inclusi in (d) per i quali il prelievo è ritenuto impossibile da riscuotere

Altri (aggiungere un commento) |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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B. INCLUDERE CONSEGNE + VENDITE DIRETTE

 

NB: Le colonne da (e) a (i) sono un subtotale della colonna (d)."

 

Periodo

Importo totale del prelievo dovuto per il periodo

Importo del prelievo pagato all’autorità competente

Importo del prelievo dovuto non ancora pagato all’autorità competente

Importo del prelievo dovuto incluso in (d) per il quale è in corso un procedimento amministrativo

Importo del prelievo dovuto incluso in (d) per il quale è in corso un’azione legale

Importo del prelievo dovuto incluso in (d) oggetto di contestazione nell’ambito di un’azione legale

Importo del prelievo incluso in (d) ritenuto impossibile da riscuotere

Altri (aggiungere un commento) |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

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