§ 1.6.1462 - Regolamento 26 settembre 2007, n. 1782.
Regolamento (CE) N. 1107/2007 del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/09/2007
Numero:1782


Sommario
Art. 1.      In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione gli ettari ammissibili all'aiuto per il ritiro [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.6.1462 - Regolamento 26 settembre 2007, n. 1782.

Regolamento (CE) N. 1107/2007 del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008

(G.U.U.E. 28 settembre 2007, n. L 253)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per poter essere oggetto di un pagamento nel quadro del regime di pagamento unico, ciascun diritto di ritiro deve essere legato a un ettaro di superficie ritirata dalla produzione.

(2) Il mercato dei cereali all'inizio della campagna di commercializzazione 2007/2008 è caratterizzato da prezzi eccezionalmente elevati sia a livello comunitario che mondiale. Il ridotto livello delle scorte finali della Comunità al termine della campagna 2006/2007 è dovuto ad un raccolto più limitato del previsto nel 2006. Tenuto conto delle prime stime relative al raccolto 2007, esistono molte incertezze quanto alla ricostituzione di queste scorte. Sul mercato internazionale, le scorte finali della campagna 2007/2008 dovrebbero scendere a livelli storicamente bassi, soprattutto nei principali paesi esportatori.

In questo contesto, anche se il raccolto 2008 si situasse nella norma le scorte non aumenterebbero in misura significativa, mentre un cattivo raccolto esporrebbe il mercato interno a rischi potenzialmente gravi. Inoltre, i prezzi e le scorte di cereali hanno un'incidenza importante sulla disponibilità e sui prezzi di altri seminativi come le piante oleaginose o le piante proteiche, nonché sul settore dell'allevamento, il che contribuisce al rischio di estensione della crisi a questi altri settori.

(3) È dunque opportuno, per il 2008, autorizzare l'uso a fini agricoli delle superfici ritirate dalla produzione.

(4) Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione gli ettari ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.