§ 1.6.1436 - Regolamento 4 ottobre 2006, n. 1468.
Regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:04/10/2006
Numero:1468


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1436 - Regolamento 4 ottobre 2006, n. 1468.

Regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.U.E. 5 ottobre 2006, n. L 274)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 24, considerando quanto segue:

     (1) Per garantire un’applicazione armonizzata delle norme concernenti il periodo di messa in mora e le condizioni per il ritiro del quantitativo di riferimento individuale o per la revoca del riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, occorre chiarire le pertinenti disposizioni. Inoltre, ai fini di una più agevole gestione da parte degli Stati membri, è necessario adeguare i termini stabiliti in detti articoli.

     (2) L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 595/2004 stabilisce come tenere conto del tenore di grassi nel latte ai fini del conteggio definitivo dei quantitativi. L’esperienza ha mostrato che alcuni produttori che dispongono di un tenore di grassi di riferimento molto elevato e non rappresentativo della reale consistenza della loro mandria da latte né della produzione lattiera possono beneficiare di una correzione significativa in funzione del tenore di grassi. Per evitare un uso scorretto di tale meccanismo di correzione occorre quindi stabilire un limite alla correzione negativa in funzione del tenore di grassi. È tuttavia opportuno applicare tale disposizione a partire dal periodo di dodici mesi, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, che inizia il 1° aprile 2007, in modo che le nuove disposizioni non incidano sui quantitativi di latte commercializzati nel periodo di dodici mesi in corso.

     (3) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1406/2006, il prelievo dovuto dovrà essere versato dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre di ogni anno. Occorre pertanto modificare il termine stabilito dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 595/2004 per il versamento e la dichiarazione dell’importo dovuto al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

     (4) L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

     595/2004 prevede una versione aggiornata del questionario di cui all'allegato I del medesimo regolamento, debitamente compilato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, da trasmettere alla Commissione anteriormente al 1° dicembre, al 1° marzo, al 1° giugno e al 1° settembre di ogni anno. Tali aggiornamenti possono portare ad una modifica dell’importo del prelievo dovuto. Occorre quindi stabilire in che modo vadano dichiarati gli importi modificati dovuti al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

     (5) A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori per la ridistribuzione del prelievo in eccesso, fondandosi su uno o più criteri oggettivi.

     L’esperienza ha mostrato che gli Stati membri hanno bisogno di maggiore chiarezza e flessibilità per la definizione delle categorie prioritarie.

     (6) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri versano il prelievo al FEAGA entro il limite del 99 % dell'importo dovuto.

     Qualora il rimanente 1 % non sia integralmente necessario per far fronte a casi di bancarotta o di assoluta impossibilità dei produttori a pagare il prelievo, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad utilizzare l’importo restante in conformità con i criteri per la distribuzione del prelievo in eccesso previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

     (7) A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 595/2004, il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione la contabilità relativa alla produzione lattiero-casearia, nella quale sono indicati anche i prodotti che non sono stati venduti o trasferiti. Questi requisiti in materia di contabilità sono ritenuti sproporzionati per alcuni piccoli venditori diretti che producono quantitativi marginali inferiori a 5 000 kg di equivalente latte. È dunque opportuno esonerare tali produttori dall’obbligo di registrare nella contabilità il latte o i prodotti lattiero-caseari non venduti o trasferiti.

     (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004.

     (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue:

     1) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 15 giugno, nei quindici giorni successivi gli Stati membri intimano all’acquirente di presentare detta dichiarazione entro quindici giorni. Qualora alla fine di tale periodo non sia stata presentata alcuna dichiarazione, gli Stati membri revocano il riconoscimento o impongono il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.

Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.»;

     2) all'articolo 10, paragrafo 1, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

«Se in applicazione del terzo comma il quantitativo di latte consegnato dal produttore risulta inferiore, dopo l’adeguamento, al 75 % del quantitativo effettivo di latte consegnato e se il tenore di riferimento di grassi di cui dispone il produttore è superiore al 4,5 %, il conteggio individuale è effettuato sulla base del 75 % del quantitativo effettivo consegnato.»;

     3) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 15 giugno, nei quindici giorni successivi gli Stati membri intimano al produttore di presentare detta dichiarazione entro quindici giorni. Se al termine di tale periodo non viene presentata alcuna dichiarazione, il quantitativo di riferimento per le vendite dirette del produttore di cui trattasi viene conferito alla riserva nazionale. Il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo rimane d'applicazione durante il periodo di messa in mora.»;

     4) l'articolo 15 è modificato come segue:

     a) nei paragrafi 1 e 2 la parola «settembre» è sostituita da «ottobre»;

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri dichiarano al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003 insieme alle spese dichiarate a titolo del mese di novembre di ogni anno.

Se gli Stati membri trasmettono, a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, una versione aggiornata del questionario di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, gli importi modificati che ne risultano sono dichiarati al FEAGA al più tardi insieme alle spese dichiarate a titolo del mese precedente quello in cui è trasmesso il questionario.»;

     5) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso

1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi:

a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;

b) l’ubicazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;

c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;

d) il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

e) il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale;

f) altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione.

2. La ridistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla scadenza del periodo di dodici

mesi in questione.»

     6) è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Art. 16 bis. Utilizzazione dell1 % del prelievo che non deve essere versato al FEAGA

Se in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003 l’1 % del prelievo che non deve essere versato al FEAGA è superiore all’importo necessario a far fronte ai casi di bancarotta o di assoluta impossibilità di alcuni produttori a pagare il prelievo, gli Stati membri possono utilizzare l’importo in eccesso in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento.»;

     7) all'articolo 24, paragrafo 6, il primo comma è sostituito da quanto segue:

«Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, sono indicati, mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero-caseari.

I produttori il cui quantitativo individuale di riferimento per le vendite dirette è di 5 000 kg o più registrano anche il latte e i prodotti lattiero-caseari che non sono stati venduti o trasferiti.

Gli Stati membri possono stabilire norme più dettagliate.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.