§ 1.6.1428 - Regolamento 30 agosto 2006, n. 1291.
Regolamento (CE) n. 1291/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/08/2006
Numero:1291


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1428 - Regolamento 30 agosto 2006, n. 1291.

Regolamento (CE) n. 1291/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

(G.U.U.E. 31 agosto 2006, n. L 236).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettere c) e d),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.

     (2) Dall’esperienza maturata nell’attuazione di tale regime sotto il profilo amministrativo e operativo a livello nazionale è emerso che è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione per taluni aspetti e che per altri aspetti occorre chiarire e adattare le norme in vigore.

     (3) Per agevolare il trasferimento dei diritti all’aiuto tra gli agricoltori è opportuno prevedere di suddividere in frazioni i diritti all’aiuto senza terra per poterli trasferire.

     (4) Qualora i diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % mediante importi di riferimento provenienti dalla riserva nazionale non siano stati utilizzati in conformità dell’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003, solo l’aumento di valore di tali diritti deve essere riversato immediatamente nella riserva nazionale.

     (5) I diritti assegnati a partire dalla riserva nazionale in seguito a decisioni amministrative o giudiziarie a titolo di compensazione degli agricoltori non devono essere soggetti alle restrizioni previste dall’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (6) Per agevolare la circolazione dei diritti all’aiuto, è opportuno che gli agricoltori possano cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale.

     (7) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

     (8) Tenendo conto del fatto che i casi previsti dall’articolo 1, punti 2 e 4, possono essersi verificati a partire rispettivamente dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2006, è opportuno disporre la retroattività delle suddette disposizioni a partire dalle stesse date.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.

     1) L’articolo 3 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Se una particella trasferita con un diritto all’aiuto conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha dimensioni pari ad una frazione di ettaro, l’agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell’agricoltore ad un valore calcolato in proporzione.

     Fatto salvo il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l’agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione.»;

     b) il paragrafo 4 è soppresso.

     2) All’articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo. Il disposto del secondo comma dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento si applica solo limitatamente all’aumento di valore dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo.»

     3) All’articolo 23 bis è aggiunta la frase seguente:

     «Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento non si applica ai diritti all’aiuto assegnati in virtù del presente articolo.»

     4) All’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «3. Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale, ad eccezione dei diritti di ritiro.»

     5) L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 50

     1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per via elettronica:

     a) entro il 15 settembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e, negli anni successivi, entro il 1° settembre, il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico nell’anno in corso, insieme all’importo complessivo dei diritti all’aiuto per i quali è stato chiesto il pagamento e al numero complessivo di ettari ammissibili corrispondenti;

     b) entro il 1° settembre i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico accettate per l’anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli articoli 6, 10, 11, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il totale degli importi rimanenti nella riserva nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

     2. In caso di attuazione regionale del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano la parte corrispondente del massimale fissato a norma del paragrafo 3 di detto articolo entro il 15 settembre del primo anno di applicazione.

     Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si basano sui diritti all’aiuto provvisori. Le stesse informazioni sono comunicate in base ai diritti all’aiuto definitivi entro il 1° marzo dell’anno successivo.

     3. In caso di applicazione delle misure previste dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli Stati membri comunicano, entro il 1° settembre, il numero totale di domande dell’anno in corso, insieme al corrispondente importo complessivo per ciascuno dei settori interessati dalla trattenuta prevista dal medesimo articolo.

     Entro il 1° settembre sono trasmessi i dati definitivi sul numero totale di domande presentate a norma dell’articolo 69 del suddetto regolamento che sono state accettate per l’anno precedente e l’importo complessivo corrispondente dei pagamenti erogati per ciascuno dei settori interessati dalla trattenuta prevista dal medesimo articolo.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, tranne il disposto dell’articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 e il disposto dell’articolo 1, punto 4, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.