§ 1.6.1411 - Regolamento 25 luglio 2006, n. 1134.
Regolamento (CE) n. 1134/2006 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/07/2006
Numero:1134


Sommario
Art. 1.      L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Nel regolamento (CE) n. 795/2004, all’articolo 48 bis i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1411 - Regolamento 25 luglio 2006, n. 1134.

Regolamento (CE) n. 1134/2006 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

(G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 203).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettera d), e l’articolo 155,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, definisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico a partire dal 2005.

     (2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Spagna e della Francia, è opportuno fissare tale termine per i suddetti Stati membri.

     (3) È stato commesso un errore nell’aggiungere nuovi paragrafi all’articolo 48 bis del regolamento (CE) n. 795/2004. Il regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione e il regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione hanno introdotto due paragrafi entrambi indicati con il numero 10. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire i paragrafi oggetto dell’errore, la cui numerazione può indurre confusione, con nuovi paragrafi correttamente numerati.

     (4) Un errore è stato altresì commesso nella redazione di uno dei suddetti paragrafi 10, quello aggiunto dal regolamento (CE) n. 2183/2005, che autorizza Malta e la Slovenia a concedere aiuti agli oliveti nel 2006. Gli importi massimi previsti dal suddetto paragrafo non sono corretti, in quanto devono corrispondere agli importi che avrebbero dovuto essere calcolati ai fini del pagamento unico. Questi ultimi devono corrispondere alla componente «olio d’oliva» per questi Stati membri che figura all’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il 2006. Occorre pertanto modificare di conseguenza la disposizione summenzionata.

     (5) Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Nel regolamento (CE) n. 795/2004, all’articolo 48 bis i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

     «11. Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole che questi Stati possono definire ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel limite degli importi massimi fissati rispettivamente a 0,047 e 0,120 milioni di EUR.

     12. Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO I

 

Stato membro

Data

Belgio

15 luglio

Danimarca

15 luglio

Germania

15 luglio

Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta)

20 giugno

Grecia centrale e settentrionale (Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale)

10 luglio

Spagna

luglio

Francia: Aquitania e Midi-Pirenei

luglio

Francia: Alsazia, Alvernia, Borgogna, Bretagna, Centro, Champagne-Ardenne, Corsica, Franca Contea, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limosino, Lorena, Nord-Pas-de-Calais, Bassa Normandia, Alta Normandia, Pays de Loire, Piccardia, Poitou-Charentes, Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Rodano-Alpi

15 luglio

Italia

11 giugno

Austria

30 giugno

Portogallo

marzo»