§ 1.6.1398 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 953.
Regolamento (CE) n. 953/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000, per quanto riguarda l’aiuto alla trasformazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/06/2006
Numero:953


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.1398 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 953.

Regolamento (CE) n. 953/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000, per quanto riguarda l’aiuto alla trasformazione del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, e il regolamento (CE) n. 1782/2003, per quanto riguarda la canapa ammissibile al regime di pagamento unico

(G.U.U.E. 29 giugno 2006, n. L 175).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Secondo il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’aiuto alla trasformazione, corredata se del caso di proposte. Alla luce di tale relazione, è opportuno che l’attuale regime resti in vigore fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008 compresa.

     (2) L’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino alla campagna 2005/2006. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole del mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l’applicazione del regime di aiuto sino alla fine della campagna di commercializzazione 2007/2008.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 prevede un aumento dell’aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Dal momento che l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte è prorogato fino alla campagna 2007/2008, l’aiuto per le fibre lunghe dovrebbe essere mantenuto al livello attuale fino alla campagna 2007/2008.

     (4) Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di canapa di alta qualità, l’aiuto è concesso per le fibre contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l’aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino alla campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per altre due campagne.

     (5) Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, occorre prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti.

     (6) Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è stato finora concesso un aiuto complementare. È opportuno prorogare questo aiuto temporaneo fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008, per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.

     (7) La Commissione dovrebbe presentare con sufficiente anticipo, prima dell’inizio della campagna 2008/2009, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a valutare se il regime in vigore debba essere mantenuto o vada modificato.

     (8) A norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, soltanto la canapa destinata alla produzione di fibre è ammissibile al regime di pagamento unico di cui al titolo III del medesimo regolamento. È opportuno rendere ammissibile anche la canapa destinata ad altri usi industriali.

     (9) Tenendo conto della gestione annuale dei pagamenti diretti, è opportuno che le modifiche alle condizioni di ammissibilità al regime di pagamento unico si applichino dal 1° gennaio 2007.

     (10) Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 1673/2000 e (CE) n. 1782/2003,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1673/2000 è così modificato:

     1) All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L’importo dell’aiuto alla trasformazione, per tonnellata di fibre, è il seguente:

     a) per le fibre lunghe di lino:

     — 100 EUR per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

     — 160 EUR per le campagne di commercializzazione da 2002/2003 a 2007/2008,

     — 200 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009;

     b) per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi: 90 EUR per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2007/2008.

     Tuttavia, per le campagne da 2001/2002 a 2007/2008 lo Stato membro può, in funzione degli sbocchi tradizionali, decidere di concedere parimenti l’aiuto:

     — per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %,

     — per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

     Nei casi previsti al secondo comma, lo Stato membro concede l’aiuto per un quantitativo non superiore al quantitativo prodotto, sulla base del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi.»

     2) All’articolo 3, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «I quantitativi nazionali garantiti per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa non sono più applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009.»

     3) Nel primo capoverso dell’articolo 4, «2005/2006» è sostituito da «2007/2008».

     4) L’articolo 12 è soppresso.

     5) All’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «3. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di proposte, con sufficiente anticipo per consentire l’applicazione delle misure proposte nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009.

     Detta relazione valuta l’impatto dell’aiuto alla trasformazione sui produttori, sull’industria di trasformazione e sul mercato delle fibre tessili. Essa esamina altresì la possibilità di prorogare l’aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa e l’aiuto complementare oltre la campagna 2007/2008, nonché l’opportunità di integrare questo regime di aiuto nel quadro generale del sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune, istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue: l’articolo 52 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 52. Produzione di canapa

     1. In caso di produzione di canapa, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

     2. Secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, eccetto l'articolo 2 che si applica dal 1° gennaio 2007.