§ 1.6.1287 - Regolamento 9 agosto 2004, n. 1427.
Regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/08/2004
Numero:1427


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1287 - Regolamento 9 agosto 2004, n. 1427.

Regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

(G.U.U.E. 10 agosto 2004, n. L 263).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 46,

     considerando quanto segue:

     (1) L'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ha modificato l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, aggiungendo al punto 4 la lettera d), che prevede la possibilità di effettuare il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata ove tale pratica sia utilizzata tradizionalmente per la produzione di Tokaji fordítás e Tokaji máslás nella regione viticola ungherese del Tokaj, a condizioni da determinarsi. Occorre pertanto precisare maggiormente tali condizioni e subordinarne le eventuali modifiche alla preventiva comunicazione delle stesse da parte dello Stato membro alla Commissione.

     (2) L'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione elenca le varietà di vite che producono mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico. Occorre modificare tale elenco per inserirvi alcune varietà prodotte nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Slovacchia.

     (3) I limiti relativi al tenore di anidride solforosa sono fissati nell'allegato V, parte A, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Le deroghe a tali limiti sono elencate nell'allegato V, parte A, punto 2, del medesimo regolamento e nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000. Occorre modificare l'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000 in seguito all'adesione della Repubblica ceca e della Slovacchia.

     (4) Alcuni vini francesi da tavola recanti un'indicazione geografica possono avere un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol e avere pertanto un tenore di acidità volatile superiore ai limiti stabiliti nell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma inferiore a 2 milliequivalenti per litro. Alcuni v.q.p.r.d. greci hanno un titolo alcolometrico volumico totale pari ad almeno 13 % vol, che consente loro di usufruire delle deroghe relative al tenore di acidità volatile previste nell'allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tali vini devono essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000. Detto allegato deve essere inoltre modificato in seguito all'adesione della Repubblica ceca, di Cipro, dell'Ungheria, della Slovacchia e della Slovenia.

     (5) L'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 elenca i v.l.q.p.r.d. ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all'allegato V, parte J, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre modificare tale elenco in seguito all'adesione di Cipro.

     (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

     (7) Per motivi di controllo e affinché le modifiche del regolamento (CE) n. 1622/2000 acquistino efficacia a partire dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° maggio 2004.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

     1) Al titolo II, capo I, è aggiunto il seguente articolo 18 bis:

     «Articolo 18 bis. Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata.

     Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, previsto all'allegato IV, punto 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è effettuato in conformità delle disposizioni della normativa ungherese in vigore il 1° maggio 2004 come segue:

     a) il Tokaji fordítás è preparato versando mosto o vino sulla pasta di aszú pressata;

     b) il Tokaji máslás è preparato versando mosto o vino sulle fecce di szamorodni o di aszú.»

     2) All'allegato III, la parte A è sostituita dal testo dell'allegato del presente regolamento.

     3) L'allegato XII, primo capoverso è modificato come segue:

     a) alla lettera a) sono aggiunti il sesto e il settimo trattino seguenti:

     «- i v.q.p.r.d. che recano la designazione “pozdní sbìr”,

     - i v.q.p.r.d. che recano la designazione “neskorý zber.”»;

     b) alla lettera b) sono aggiunti i trattini seguenti:

     «- i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “výbìr z bobulí”, “výbìr z cibéb”, “ledové víno” e “slámové víno”,

     - i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “bobu¾ový výber”, “hrozienkový výber” e “¾adový výber”»;

     c) è aggiunta la seguente lettera c):

     «c) 350 mg/l per:

     - i v.q.p.r.d. che recano la designazione “výbìr z hroznù”,

     - i v.q.p.r.d. che recano la designazione “výber z hrozna.”»

     4) L'allegato XIII è modificato come segue:

     a) alla lettera b), secondo comma, sono aggiunti i trattini seguenti:

     «- Vin de pays du Jardin de la France, ad eccezione dei vini prodotti nella zona che ha diritto alla denominazione di origine controllata e nelle zone in cui è coltivata la varietà Chenin, nei dipartimenti Maine-et-Loire e Indre-et-Loire,

     - Vin de pays Portes de Méditerranée,

     - Vin de pays des comtés rhodaniens,

     - Vin de pays des côtes de Thongue,

     - Vin de pays de la Côte Vermeille»;

     b) il testo della lettera g) è sostituito dalle seguenti lettere da g) a m):

     «g) per i vini originari del Canada:

     a 35 milliequivalenti per litro per i vini che recano la designazione “Icewine”;

     h) per i vini ungheresi:

     a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - Tokaji máslás,

     - Tokaji fordítás,

     - aszúbor,

     - töppedt szõlõbõl készült bor,

     - Tokaji szamorodni,

     - késõi szüretelésû bor,

     - válogatott szüretelésû bor;

     a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - Tokaji aszú,

     - Tokaji aszúeszencia,

     - Tokaji eszencia;

     i) per i vini cechi:

     a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “výbìr z bobulí” e “ledové víno”, a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “slámové víno” e “výbìr z cibéb”;

     j) per i vini greci:

     a 30 milliequivalenti per litro per i seguenti v.q.p.r.d. il cui titolo alcolometrico volumico totale è pari o superiore a 13 % vol, e il tenore di zuccheri residui è almeno pari a 45 g/l:

     - Samo (Σάμος),

     - Rodi (Ρόδος),

     - Patrasso (Πάτρα),

     - Rio di Patrasso (Ρίο Πατρών),

     - Cefalonia (Κεφαλονιά),

     - Lemno (Λήμνος),

     - Sitia (Σητεία),

     - Santorini (Σαντορίνη),

     - Nemea (Νεμέα),

     - Dafnes (Δαφνές);

     k) per i vini ciprioti:

     a 25 milliequivalenti per litro per i v.l.q.p.r.d. «Κουμανδαρία» (Commandaria);

     l) per i vini slovacchi:

     a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - tokajské samorodné;

     a 35 milliequivalenti per litro per:

     - tokajský výber;

     m) per i vini sloveni:

     a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - vrhunsko vino ZGP - jagodni izbor,

     - vrhunsko vino ZGP - ledeno vino;

     a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - vrhunsko vino ZGP - suhi jagodni izbor» .

     5) L'allegato XVIII, parte B, è modificato come segue:

     a) al punto 1 è aggiunto il testo seguente:

     «CIPRO

     Κουμανδαρία (Commandaria)» ;

     b) al punto 2 è aggiunto il testo seguente:

     «CIPRO

     Κουμανδαρία (Commandaria)» ;

     c) al punto 4 è aggiunto il testo seguente:

     «CIPRO

     Κουμανδαρία (Commandaria)».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

«A. Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione

della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

(articolo 4 del presente regolamento)

 

     Aleatico N

     Ασύρτικο (Assyrtiko)

     Bourboulenc B

     Brachetto N

     Clairette B

     Colombard B

     Csaba gyöngye B

     Cserszegi fûszeres B

     Freisa N

     Gamay N

     Gewürztraminer Rs

     Girò N

     Γλυκερίθρα (Glykerythra)

     Huxelrebe

     Irsai Olivér B

     Macabeu B

     Tutte le malvasie

     Mauzac blanc e rosé

     Monica N

     Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

     Müller-Thurgau B

     Tutti i moscati

     Nektár

     Pálava B

     Parellada B

     Perle B

     Piquepoul B

     Poulsard

     Prosecco

     Ροδίτης (Roditis)

     Scheurebe

     Torbato

     Zefír B»