§ 1.6.1231 - Regolamento 14 ottobre 2005, n. 1689.
Regolamento (CE) n. 1689/2005 della Commissione che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto d’intervento dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/10/2005
Numero:1689


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.1231 - Regolamento 14 ottobre 2005, n. 1689.

Regolamento (CE) n. 1689/2005 della Commissione che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto d’intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio 2006

(G.U.U.E. 15 ottobre 2005, n. L 271).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti all’intervento pubblico deve essere operato al momento del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto.

      (2) In virtù dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento dell’acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.

      (3) Per l’esercizio contabile 2006, è opportuno fissare i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori di acquisto mensili di alcuni prodotti per poter stabilire l’ammontare del deprezzamento.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d’intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d’intervento tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006, gli organismi d’intervento applicano al valore dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.

 

          Art. 2.

     Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1, sono comunicati alla Commissione nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2005.

 

 

ALLEGATO

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili

 

Prodotto

Coefficiente

Frumento tenero panificabile

0,10

Orzo

0,15

Granturco

Sorgo

Zucchero

0,40

Risone

Alcole

0,55

Burro

0,01

Latte scremato in polvere

0,02

Carni bovine in quarti

Carni bovine disossate