§ 1.6.1228 - Regolamento 12 ottobre 2005, n. 1665.
Regolamento (CE) n. 1665/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/10/2005
Numero:1665


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1228 - Regolamento 12 ottobre 2005, n. 1665.

Regolamento (CE) n. 1665/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

(G.U.U.E. 13 ottobre 2005, n. L 268).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l’articolo 15, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione stabilisce le modalità per la constatazione del quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina smerciato per il consumo interno della Comunità, di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

      (2) Per ragioni di trasparenza e chiarezza, è opportuno precisare determinate modalità di calcolo e tener conto, in particolare, delle scorte eccedenti le scorte normali, fissate all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

      (3) Per valutare le scorte di inizio e di fine campagna e i quantitativi di zucchero disponibili sul mercato comunitario, è opportuno tener conto anche delle scorte di intervento.

      (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 314/2002.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

     1) il paragrafo 4 è modificato come segue:

     a) il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     «I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat o da fonti di informazione alternative e vertono, in assenza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo o passivo non sono presi in considerazione.»;

     b) è aggiunto il comma seguente:

     «I quantitativi di cui al primo comma, lettera a), e al secondo comma, lettera c), comprendono i quantitativi eccedenti le scorte normali, fissati all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione e le scorte di intervento costituite in applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/2001

     2) il paragrafo 5 è modificato come segue:

     a) al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

     «d) i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata;

     e) l’aiuto alimentare.»;

     b) il secondo comma è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.