§ 1.6.1211 - Regolamento 9 aprile 1999, n. 751.
Regolamento (CE) n. 751/1999 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/04/1999
Numero:751


Sommario
Art. 1.      All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 la tabella è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.1211 - Regolamento 9 aprile 1999, n. 751.

Regolamento (CE) n. 751/1999 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.C.E. 10 aprile 1999, n. L 96).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 903/98, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2,

     considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i quantitativi globali garantiti per l'Austria e la Finlandia possono essere aumentati a titolo di compensazione per i produttori soggetti all'applicazione del prelievo supplementare latte, entro un massimale di 180000 tonnellate per l'Austria e 200000 tonnellate per la Finlandia; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95, l'Austria e la Finlandia hanno comunicato i quantitativi suddetti per la campagna 1998/1999; che è quindi opportuno aumentare i quantitativi globali garantiti, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96;

     considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta del produttore debitamente giustificata, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette; che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore;

     considerando che tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92; che, qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dall'articolo 3 succitato sono adattati in conformità, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

     considerando che a norma dell'articolo 8, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Austria, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92; che è opportuno pertanto adattare in conformità i quantitativi globali di tali Stati membri, fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 la tabella è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.