§ 1.6.1129 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1067.
Regolamento (CE) n. 1067/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/07/2005
Numero:1067


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 562/2000 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1129 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1067.

Regolamento (CE) n. 1067/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all’intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

(G.U.U.E. 7 luglio 2005, n. L 174).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 41,

     considerando quanto segue:

     (1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei prodotti ammissibili all’intervento. L’allegato VI dello stesso regolamento contiene gli indirizzi degli organismi d’intervento. In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, il 1° maggio 2004, nei suddetti allegati dovranno essere inserite le informazioni relative a tali Stati membri.

     (2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 562/2000.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 562/2000 è così modificato:

     1) L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

     2) L’allegato VI è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO II

Prodotti ammissibili all'intervento

 

     [si omettono le parti non conernenti l’Italia]

 

     ITALIA

 

     Carcasse e mezzene

 

     — Categoria A, classe U2

     — Categoria A, classe U3

     — Categoria A, classe R2

     — Categoria A, classe R3

 

 

ALLEGATO II [1]

 

«ALLEGATO VI

Indirizzi degli organismi d'intervento

 

     [si omettono le parti non conernenti l’Italia]

 

     Italia

     AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

     Via Palestro 81

     I-00185 Roma

     Tel. (39-06) 449 49 91

     Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58


[1] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 13 luglio 2005, n. L 182.