§ 1.6.1109 – Regolamento 23 giugno 2005, n. 955.
Regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dall’Egitto.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/06/2005
Numero:955


Sommario
Art. 1.      Ai sensi delle disposizioni del presente articolo è aperto un contingente tariffario annuale di 5 605 tonnellate di riso del codice NC 1006 originario dell’Egitto, con riduzione del 100 % [...]
Art. 2.      1. La domanda di titolo d’importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.
Art. 3.      1. Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione recano le seguenti diciture:
Art. 4.      1. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles).
Art. 5.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica le seguenti informazioni:
Art. 6.      Si applica l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1109 – Regolamento 23 giugno 2005, n. 955.

Regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dall’Egitto.

(G.U.U.E. 24 giugno 2005, n. L 164).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo n. 1 dell’accordo euromediterraneo, come modificato dal protocollo dell’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, allegato alla decisione 2005/89/CE del Consiglio, prevede un nuovo contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di 5 605 tonnellate di riso originario dell’Egitto con riduzione del 100 % dell’aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003. Occorre pertanto aprire detto contingente e prevedere alcune modalità di applicazione per la sua gestione.

     (2) Il contingente si applica su base annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre, a partire dal 1° maggio 2004. Per l’anno 2005 occorre pertanto aumentare in proporzione il quantitativo, per tenere conto della mancata apertura di un contingente per il periodo intercorso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2004.

     (3) Si applicano le modalità generali relative ai titoli di importazione fissate dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, nonché dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso. Tuttavia, per garantire una buona gestione amministrativa del presente contingente, occorre adottare alcune modalità particolari, complementari o derogatorie alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1342/2003, per quanto riguarda la presentazione delle domande, il rilascio dei titoli nonché la presentazione delle prove e l’utilizzazione delle stesse.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Ai sensi delle disposizioni del presente articolo è aperto un contingente tariffario annuale di 5 605 tonnellate di riso del codice NC 1006 originario dell’Egitto, con riduzione del 100 % dell’aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

     Tuttavia, per il 2005, detto contingente tariffario è aperto per un quantitativo di 9 342 tonnellate.

     Il contingente reca il numero d’ordine 09.4097.

 

     Art. 2.

     1. La domanda di titolo d’importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.

     2. La domanda di titolo d’importazione è corredata della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un’attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda.

     3. Il richiedente può presentare nello Stato membro di cui trattasi un’unica domanda di titolo a settimana per codice NC a otto cifre.

 

     Art. 3.

     1. Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione recano le seguenti diciture:

     a) nella casella 8, l’indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

     b) nella casella 24 una delle diciture riportate nell’allegato.

     2. In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d’importazione non sono trasferibili.

     3. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari all’aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003, applicabile il giorno della domanda.

     4. Per poter beneficiare della riduzione dell’aliquota doganale di cui all’articolo 1 occorre presentare, al momento dell’immissione in libera pratica, un documento di trasporto e un certificato di circolazione EUR.1, in conformità delle disposizioni contenute nel protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, rilasciati in Egitto e relativi al lotto di cui trattasi.

 

     Art. 4.

     1. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles).

     Entro il giorno feriale successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC a otto cifre, che hanno formato oggetto di domande di titoli di importazione.

     2. Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno feriale successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande, sempre che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all’articolo 1.

     In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, la durata di validità del titolo di importazione è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

     3. Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente di cui all’articolo 1, la Commissione fissa, entro il settimo giorno feriale successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande per la settimana di cui trattasi, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti nel corso di detta settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli di importazione fino alla fine dell’anno in corso.

     4. Se il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo richiesto, l’importo della garanzia di cui all’articolo 3, paragrafo 3, è ridotto in proporzione.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica le seguenti informazioni:

     a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione, con l’indicazione della data di rilascio nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

     b) l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, ripartiti per codice NC.

     Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d’importazione nel settore del riso.

 

     Art. 6.

     Si applica l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

 

     — in italiano: dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]