§ 1.6.1107 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 941.
Regolamento (CE) n. 941/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/05/2005
Numero:941


Sommario
Art. 1.      Il testo degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1868/94 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1107 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 941.

Regolamento (CE) n. 941/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.

(G.U.U.E. 22 giugno 2005, n. L 159).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.

     (2) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, il contingente triennale va ripartito tra gli Stati membri produttori sulla base della relazione della Commissione al Consiglio. A questo proposito è opportuno tener conto dell’evoluzione recente della politica agricola comune e della produzione nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004 e quindi, nell’attesa dei primi effetti sul settore, prorogare per un periodo di altri due anni i contingenti fissati per la campagna 2004/2005.

     (3) Gli Stati membri produttori devono ripartire il loro contingente per un periodo biennale tra tutte le fecolerie in base ai contingenti fissati per la campagna 2004/2005.

     (4) I quantitativi utilizzati in eccesso rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2004/2005 devono essere dedotti per la campagna 2005/2006 conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

     (5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1868/94,

     (6) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1868/94 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne 2005/2006/e 2006/2007, i contingenti indicati nell’allegato.

     2. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, basandosi sui sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2004/2005.

     I sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria per la campagna 2005/2006 vengono adeguati per tener conto dell’eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2004/2005, conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2.

     Articolo 3

     1. Entro il 30 settembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell’evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell’amido.

     2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 2006 in merito alle proposte della Commissione sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.

     3. Entro il 31 gennaio 2007, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità adottate per il settore.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

CONTINGENTI PER LE CAMPAGNE 2005/2006 E 2006/2007 (tonnellate)

 

Repubblica ceca

33 660

Danimarca

168 215

Germania

656 298

Estonia

250

Spagna

1 943

Francia

265 354

Lettonia

5 778

Lituania

1 211

Paesi Bassi

507 403

Austria

47 691

Polonia

144 985

Slovacchia

729

Finlandia

53 178

Svezia

62 066

Totale

1 948 761