§ 1.5.t26 - Regolamento 25 settembre 2009, n. 898.
Regolamento (CE) n. 898/2009 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/09/2009
Numero:898


Sommario
Art. 1. Nella parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 la voce seguente è inserita fra la voce per le Isole Cayman e quella per Montserrat
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.5.t26 - Regolamento 25 settembre 2009, n. 898.

Regolamento (CE) n. 898/2009 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(G.U.U.E. 29 settembre 2009, n. L 256)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [1], in particolare gli articoli 10 e 19,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative ai controlli di tali movimenti.

 

(2) L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 elenca i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia provenienti da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

 

(3) Per entrare a far parte della lista un paese terzo deve dimostrare la sua situazione per quanto riguarda la rabbia e il possesso di alcuni requisiti legati a notifica del sospetto di rabbia, sistema di monitoraggio, struttura e organizzazione dei servizi veterinari, attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia e normativa sulla messa in commercio di vaccini anti-rabbia.

 

(4) Le autorità competenti di Santa Lucia hanno fornito informazioni relative alla situazione di questo paese terzo per quanto riguarda la rabbia nonché informazioni riguardanti il possesso dei requisiti definiti nel regolamento (CE) n. 998/2003. Dalla valutazione di tali informazioni Santa Lucia risulta essere in possesso dei requisiti fondamentali definiti nel regolamento (CE) n. 998/2003 e deve pertanto essere aggiunta alla lista nella parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003.

 

(5) È necessario dunque modificare di conseguenza la parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003.

 

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nella parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 la voce seguente è inserita fra la voce per le Isole Cayman e quella per Montserrat:

 

"LC Santa Lucia".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.