§ 1.5.t12 - Decisione 28 agosto 2009, n. 624.
Decisione n. 2009/624/CE della Commissione, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile e a Maurizio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/08/2009
Numero:624


Sommario
Art. 1. L'allegato I della decisione n. 2004/211/CE è modificato come segue
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.t12 - Decisione 28 agosto 2009, n. 624.

Decisione n. 2009/624/CE della Commissione, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile e a Maurizio figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

(G.U.U.E. 29 agosto 2009, n. L 227)

 

[notificata con il numero C(2009) 6385]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

 

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [3], l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea, l'importazione di equidi da macello, l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione e le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.

 

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/426/CEE e al capitolo II, parte A, punto 2 dell'allegato D, della direttiva 92/65/CEE, gli equidi, nonché sperma, ovuli ed embrioni della specie equina devono provenire da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi indenni da morva per almeno 6 mesi.

 

(3) Il 5 settembre 2008 il Brasile ha notificato all'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di un caso di morva presso un cavallo nella periferia di São Paulo nello Stato di São Paulo. Onde consentire la continuazione delle importazioni di equidi, sperma, ovuli ed embrioni dalle parti del territorio del Brasile indenni dalla malattia, la Commissione ha adottato la decisione 2008/804/CE [4], che esclude lo Stato di São Paulo dall'elenco dei territori del Brasile di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

 

(4) Alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dal Brasile e tenendo conto che almeno sei mesi sono trascorsi da quando è stato rilevato il caso di morva ed è stato eliminato l'animale infetto, è opportuno che lo Stato di São Paulo sia reinserito nell'elenco dei territori del Brasile di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE al fine di consentire le importazioni di equidi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina da questa parte di territorio del Brasile. La voce riguardante il Brasile di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE va pertanto modificata di conseguenza.

 

(5) Da un'ispezione veterinaria eseguita a Maurizio sono state riscontrate lacune che richiedono di limitare l'introduzione nella Comunità di equidi provenienti da tale paese a cavalli registrati che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parte E della decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione [5]. Tali condizioni riguardano, tra l'altro, un periodo di residenza completo di tre mesi e un isolamento precedente l'esportazione in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori in modo da evitare l'introduzione della malattia nella Comunità. La voce riguardante Maurizio di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE va pertanto modificata di conseguenza.

 

(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

L'allegato I della decisione n. 2004/211/CE è modificato come segue:

 

1) la voce riguardante il Brasile è sostituita dal testo seguente:

 

"BR | Brasile | BR-0 | L'intero paese | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

 

BR-1 | Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X"; | |

 

2) la voce riguardante Maurizio è sostituita dal testo seguente:

 

"MU | Maurizio | MU-0 | L'intero paese | E | — | — | X | — | — | — | — | — | —" | |

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

 

[2] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

 

[3] GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

 

[4] GU L 277 dell 18.10.2008, pag. 36.

 

[5] GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.