§ 1.5.s63 - Regolamento 12 maggio 2009, n. 386.
Regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/05/2009
Numero:386


Sommario
Art. 1. Nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è aggiunto il seguente punto
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.5.s63 - Regolamento 12 maggio 2009, n. 386.

Regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi

(G.U.U.E. 13 maggio 2009, n. L 118)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [1], in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che gli additivi per mangimi vengano suddivisi in categorie, all’interno delle quali vengano poi ulteriormente ripartiti in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà.

 

(2) Sono stati sviluppati nuovi tipi di additivi per mangimi che inibiscono o riducono l’assorbimento di micotossine, ne promuovono l’escrezione o ne modificano la modalità di azione; essi possono pertanto mitigare i possibili rischi di effetto nocivo delle micotossine sulla salute animale.

 

(3) Dall’uso di tali prodotti potrebbe risultare non tanto un aumento dei livelli massimi o dei livelli guida stabiliti nel contesto della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2] quanto dovrebbe invece risultare un miglioramento della qualità dei mangimi, legalmente commercializzati, e destinati all’alimentazione animale, fornendo garanzie supplementari per la protezione della salute umana e pubblica.

 

(4) Poiché tali additivi per mangimi non possono essere assegnati a nessuno dei gruppi funzionali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 è necessario aggiungere un nuovo gruppo funzionale alla categoria degli additivi tecnologici.

 

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1831/2003.

 

(6) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è aggiunto il seguente punto:

 

"m) sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine: sostanze che possano inibire o ridurre l’assorbimento delle micotossine, promuoverne l’escrezione o modificarne la modalità di agire."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

 

[2] GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.