§ 1.5.s26 - Regolamento 20 febbraio 2009, n. 146.
Regolamento (CE) n. 146/2009 della Commissione, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/02/2009
Numero:146


Sommario
Art. 1. L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.5.s26 - Regolamento 20 febbraio 2009, n. 146.

Regolamento (CE) n. 146/2009 della Commissione, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca originari del Camerun

(G.U.U.E. 21 febbraio 2009, n. L 50)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [1], in particolare l’articolo 9,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [2], in particolare l’articolo 16,

 

considerando quanto segue:

 

(1) In forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [3] prevede che, in deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possano, a determinate condizioni, autorizzare l'importazione di prodotti della pesca da paesi terzi figuranti nell'allegato II del regolamento in questione.

 

(3) I paesi, che non sono stati ancora oggetto di un'ispezione comunitaria volta a verificare le loro condizioni sanitarie e ad accertare se i controlli effettuati dalle autorità competenti sono equivalenti rispetto alle prescrizioni della legislazione comunitaria, sono elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005. Il Camerun figura attualmente nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005.

 

(4) Un'ispezione comunitaria effettuata nel Camerun nel 2003 ha riscontrato gravi lacune riguardo all'igiene nella movimentazione dei prodotti della pesca e alla capacità delle autorità competenti del Camerun di effettuare controlli affidabili dei prodotti ittici. Il Camerun, quindi, non è in grado di garantire che i prodotti della pesca sono stati ottenuti in condizioni quantomeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca nella Comunità. In seguito all'ispezione il Camerun ha sospeso le sue esportazioni di prodotti della pesca nell'UE.

 

(5) Dal 2004 l'autorità competente del Camerun non ha informato la Comunità dei progressi intervenuti nell'attuazione di misure correttive al fine di rimediare alle carenze osservate nel 2003. Nel 2008 il Camerun ha rifiutato un sopralluogo comunitario asserendo che nessuno stabilimento ittico o imbarcazione da pesca prevedeva di esportare prodotti della pesca nell'UE a breve termine.

 

(6) Di conseguenza, non dovranno più essere autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dal Camerun.

 

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005.

 

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

 

[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

 

[3] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO II

 

Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono consentite le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

 

AO — ANGOLA

 

AZ — AZERBAIGIAN [1]

 

BJ — BENIN

 

CG — REPUBBLICA DEL CONGO [2]

 

ER — ERITREA

 

IL — ISRAELE

 

MM — MYANMAR

 

SB — ISOLE SALOMONE

 

SH — SANT'ELENA

 

TG — TOGO

 

"

[1] Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

 

[2] Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare."