§ 1.5.s17 - Regolamento 9 febbraio 2009, n. 119.
Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/02/2009
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizione
Art. 3.  Elenchi di paesi terzi o di parti di essi dai quali le merci possono essere importate nella Comunità o fatte transitare sul suo territorio
Art. 4.  Certificazione veterinaria
Art. 5.  Deroga per il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia
Art. 6.  Abrogazione
Art. 7.  Disposizioni transitorie
Art. 8.  Entrata in vigore e applicabilità


§ 1.5.s17 - Regolamento 9 febbraio 2009, n. 119.

Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento

(G.U.U.E. 10 febbraio 2009, n. L 39)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 9, paragrafo 2, punto b), e l’articolo 9, paragrafo 4, punti b) e c),

 

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari [2], e in particolare l’articolo 12,

 

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [3], e in particolare l’articolo 9,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [4], in particolare l’articolo 11, paragrafo 1 e l’articolo 14, paragrafo 4,

 

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [5], in particolare l’articolo 48, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione 2000/585/CE della Commissione [6], del 7 settembre 2000, stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di carni di coniglio e di alcune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina d’allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria relative a tali importazioni.

 

(2) Per motivi di coerenza della legislazione comunitaria, la normativa comunitaria sulle importazioni della carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento deve tener conto dei requisiti di polizia sanitaria fissati nei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.

 

(3) Le misure previste dal presente regolamento non pregiudicano le norme d’attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [7].

 

(4) Al fine di armonizzare le condizioni comunitarie che disciplinano le importazioni nella Comunità delle merci interessate, al fine di renderle più trasparenti e di semplificare le procedure legislative necessarie a modificarle, occorre che quelle condizioni siano definite nei rispettivi modelli dei certificati veterinari descritti nel presente regolamento.

 

(5) I certificati veterinari necessari all’importazione nella Comunità, al transito e allo stoccaggio durante il transito sul territorio comunitario, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento devono conformarsi ai rispettivi modelli standard descritti nell’allegato I della decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE [8].

 

(6) I modelli dei certificati veterinari, descritti nel presente regolamento, necessari all’importazione nella Comunità, al transito e allo stoccaggio durante il transito sul territorio comunitario, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento devono anche essere compatibili con il sistema TRACES, come previsto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES [9].

 

(7) L’elenco dei paesi terzi o di parti di essi, di cui all’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio [10], deve essere usato per le importazioni nella Comunità, o il transito sul suo territorio, della carne di leporidi selvatici e di conigli d’allevamento. L’elenco dei paesi è anche necessario per importare nella Comunità, o far transitare sul suo territorio, la carne di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.

 

(8) È opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite da e per la Russia, data la situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

 

(9) Per evitare perturbazioni degli scambi, occorre autorizzare l’uso dei certificati veterinari rilasciati in conformità della decisione 2000/585/CE per un periodo transitorio.

 

(10) Per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, occorre abrogare la decisione 2000/585/CE e sostituirla con il presente regolamento.

 

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:

 

a) un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali possono essere importate nella Comunità, o fatte transitare sul suo territorio, le seguenti merci:

 

i) carne di leporidi selvatici non contenente frattaglie, esclusi i leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati;

 

ii) carne di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie;

 

iii) carne di conigli di allevamento;

 

b) i requisiti della certificazione veterinaria per le merci elencate ai punti i), ii) e iii) (di seguito, "le merci").

 

2. Senza pregiudicare la restrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, "transito" copre lo stoccaggio durante il transito [e la messa in deposito come stabilito dall’articolo 12, paragrafo 4, e dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio [11]].

 

3. Il presente regolamento si applica lasciando impregiudicati:

 

i) requisiti specifici di certificazione previsti da accordi comunitari con paesi terzi;

 

ii) le regole di certificazione contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

 

     Art. 2. Definizione

Ai fini del presente regolamento, "leporidi selvatici" indica conigli selvatici e lepri.

 

     Art. 3. Elenchi di paesi terzi o di parti di essi dai quali le merci possono essere importate nella Comunità o fatte transitare sul suo territorio

Le merci possono essere importate nella Comunità o transitare sul suo territorio solo da paesi terzi, o da parti di essi, che figurino nell’elenco dell’allegato I, parte 1, o in esso citati.

 

     Art. 4. Certificazione veterinaria

1. Le merci importate nella Comunità saranno accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello descritto nell’allegato II per la merce interessata, compilato in conformità delle note di cui all’allegato I, parte 4.

 

2. Le merci in transito sul territorio comunitario saranno accompagnate da un certificato conforme al modello di cui all’allegato III.

 

3. La conformità alle garanzie complementari, richieste per un determinato Stato membro o parte di esso nelle colonne 4, 6 e 8 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, e descritte nell’allegato I, parte 3, verrà attestata compilando, nel certificato veterinario, la relativa sezione della merce interessata.

 

4. È consentito l’uso della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati, armonizzati a livello comunitario.

 

     Art. 5. Deroga per il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, il transito di partite da e per la Russia, diretto o attraverso un altro paese terzo, per strada o ferrovia tra i posti d’ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati all’allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione [12], è consentito a condizione che:

 

a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;

 

b) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso, abbia timbrato con la dicitura "Solo per il transito verso la Russia attraverso la CE" ogni pagina dei documenti, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita;

 

c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

 

d) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.

 

2. In ottemperanza all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o stoccate nel territorio comunitario.

 

3. L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

 

     Art. 6. Abrogazione

La decisione n. 2000/585/CE è abrogata.

 

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie

Le merci oggetto dei relativi certificati veterinari rilasciati in conformità della decisione 2000/585/CE possono essere importate nella Comunità o transitare sul suo territorio fino al 30 giugno 2009.

 

     Art. 8. Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 giugno 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

 

[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

 

[3] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

 

[4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

 

[5] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

 

[6] GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

 

[7] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

 

[8] GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

 

[9] GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

 

[10] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

 

[11] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

 

[12] GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44.

 

 

ALLEGATO I

CARNE DI LEPORIDI SELVATICI, DI ALCUNI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI E DI CONIGLI D’ALLEVAMENTO

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI VETERINARI DESTINATI ALL’IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DELLE CARNI DI LEPORIDI SELVATICI, DI ALCUNI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI E DI CONIGLI D’ALLEVAMENTO

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

(di cui all’articolo 4, paragrafo 2)

 

Modello di certificato veterinario destinato al transito/stoccaggio di carni di leporidi selvatici, di conigli d’allevamento e di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati

(Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

(di cui all’articolo 6)

 

Tabella di concordanza

 

Decisione 2000/585/CE

Presente regolamento |

 

 

Art. 2

Art. 1 |

 

 

Art. 2 |

 

 

Art. 2 bis, lettera a)

Art. 3 |

 

 

Art. 2 bis, lettere b), c) e d)

Art. 4 |

 

 

Art. 2 ter

Art. 5 |

 

 

Art. 4, paragrafo 1

Art. 6 |

 

 

Art. 4, paragrafo 2

Art. 7 |

 

 

Art. 3

Art. 8 |