§ 1.5.r59 - Regolamento 18 novembre 2008, n. 1144.
Regolamento (CE) n. 1144/2008 della Commissione, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/11/2008
Numero:1144


Sommario
Art. 1. L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è modificato come segue
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.5.r59 - Regolamento 18 novembre 2008, n. 1144.

Regolamento (CE) n. 1144/2008 della Commissione, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la Croazia

(G.U.U.E. 19 novembre 2008, n. L 308)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [1], in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 19,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

 

(2) Tali condizioni differiscono a seconda che i movimenti degli animali da compagnia avvengano tra Stati membri o tra paesi terzi e Stati membri. Inoltre le condizioni applicabili ai movimenti da paesi terzi sono ulteriormente differenziate tra i paesi elencati nella parte B, sezione 2, dell’allegato II del suddetto regolamento e i paesi terzi elencati nella parte C del suddetto allegato.

 

(3) I paesi terzi che applicano norme relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati nella parte B, sezione 2, dell’allegato II del suddetto regolamento. Tali norme comprendono la possibilità per i paesi terzi di utilizzare il passaporto conformemente al modello di cui alla decisione 2003/803/CE della Commissione [2], anziché il certificato.

 

(4) I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia da detti paesi terzi nella Comunità sono sottoposti alle stesse norme applicabili ai movimenti di tali animali tra Stati membri, conformemente al capitolo II del regolamento (CE) n. 998/2003.

 

(5) L’elenco di cui all’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori compresa la Croazia, per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori, non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

 

(6) Allo scopo di semplificare i movimenti degli animali da compagnia tra la Croazia e l’UE, la Croazia ha chiesto recentemente di essere inserita nella parte B, sezione 2, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

 

(7) Considerando le informazioni fornite dalla Croazia sulla sua legislazione nazionale, risulta che la Croazia applica norme relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003.

 

(8) Occorre quindi eliminare la Croazia dall’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 e inserirla nell’elenco di cui alla parte B, sezione 2, del suddetto allegato.

 

(9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003.

 

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è modificato come segue:

 

1) nella parte B, sezione 2, la seguente voce è inserita tra quella della Svizzera e quella dell’Islanda:

 

"HR Croazia";

 

2) nella parte C è soppressa la seguente voce:

 

"HR Croazia".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

 

[2] GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.