§ 1.5.Q21 - Direttiva 11 settembre 2006, n. 75.
Direttiva n. 2006/75/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/09/2006
Numero:75


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.Q21 - Direttiva 11 settembre 2006, n. 75.

Direttiva n. 2006/75/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 12 settembre 2006, n. L 248).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, il 28 novembre 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF la richiesta di iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE. Con decisione 2002/593/CE della Commissione, il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti riguardanti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva n. 91/414/CEE.

     (2) Gli effetti di questa sostanza sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il progetto della relazione di valutazione sulla dimossistrobina il 14 agosto 2003.

     (3) Il progetto della relazione di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 10 agosto 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per la dimossistrobina. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 4 aprile 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sulla dimossistrobina.

     (4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva n. 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e descritti dettagliatamente nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno includere la dimossistrobina nell'allegato I di tale direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

     (5) Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva n. 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva n. 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni provvisorie esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalla direttiva n. 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva n. 91/414/CEE.

     (6) È pertanto opportuno modificare la direttiva n. 91/414/CEE.

     (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della direttiva n. 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2007.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     1. In applicazione della direttiva n. 91/414/CEE, gli Stati membri, entro il 31 marzo 2007, modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva relative alla dimossistrobina, eccetto quelle della parte B dell’iscrizione riguardante tale sostanza attiva, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13.

     2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente dimossostrobina come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE entro il 30 settembre 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva n. 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva riguardante la sostanza dimossistrobina. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva n. 91/414/CEE.

     Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

     a) nel caso di un prodotto contenente dimossistrobina come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2008; oppure

     b) nel caso di prodotti contenenti dimossistrobina come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 marzo 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2006.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato I della direttiva n. 91/414/CEE le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella:

 

Numero

Nome comune, mumeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«129

Dimossistrobina

CAS n. 149961-52-4

CIPAC n. 739

(E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)-

2-metossimino-

N-metilfenilacetammide

980 g/kg

ottobre 2006

30 settembre 2016

PARTE A

Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida.

PARTE B

Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l’utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari vengano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri:

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in situazioni caratterizzate da un basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche,

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di:

— una precisa valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi, considerata la formulazione della sostanza attiva,

— una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l’elevato rischio cronico per i pesci e l’efficacia delle possibili misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto in particolare del deflusso e del drenaggio.

Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata iscritta nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.»

 

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.