§ 1.5.P90 - Decisione 3 agosto 2006, n. 552.
Decisione n. 2006/552/CE della Commissione che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:03/08/2006
Numero:552


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P90 - Decisione 3 agosto 2006, n. 552.

Decisione n. 2006/552/CE della Commissione che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 8 agosto 2006, n. L 217).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva n. 92/46/CEE, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva n. 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori in materia di tale epizoozia.

     (2) Le misure preventive stabilite nella direttiva n. 2003/85/CE prevedono inoltre l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione di virus vivi dell'afta epizootica ai fini della fabbricazione di antigeni inattivati per la produzione di vaccini o dei vaccini stessi e ai fini della ricerca attinente sia effettuata solo negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti elencati nella parte B dell'allegato XI di tale direttiva.

     (3) Le autorità competenti della Germania hanno informato ufficialmente la Commissione in merito a cambiamenti intervenuti riguardo ai fabbricanti di vaccini dell’afta epizootica situati in detto Stato membro. La Germania ha rinnovato le garanzie di sicurezza necessarie per il laboratorio situato sul suo territorio.

     (4) Per motivi di sicurezza è importante tenere aggiornato l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica per la produzione di vaccini, figuranti nella direttiva n. 2003/85/CE.

     (5) Di conseguenza, è necessario sostituire l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica per la produzione di vaccini di cui all’allegato XI, parte B, della direttiva n. 2003/85/CE con l’elenco figurante nell’allegato della presente decisione.

     (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato XI, parte B, della direttiva n. 2003/85/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2006.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Nella direttiva n. 2003/85/CE, allegato XI, la parte B è sostituita dal seguente testo:

 

     «Laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini

 

Stato membro in cui è situato il laboratorio

Laboratorio

Codice ISO

Denominazione

 

DE

Germania

Intervet International GmbH, Köln

FR

Francia

Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon

GB

Regno Unito

Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright

NL

Paesi Bassi

CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad»