§ 1.5.P89 - Regolamento 4 agosto 2006, n. 1192.
Regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/08/2006
Numero:1192


Sommario
Art. 1.      L’allegato al presente regolamento stabilisce le norme di attuazione degli elenchi di impianti approvati di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.5.P89 - Regolamento 4 agosto 2006, n. 1192.

Regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 5 agosto 2006, n. L 215).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 26, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce prescrizioni specifiche per le norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

     (2) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati, conservati e tenuti separati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati secondo metodi appropriati. I capi III e IV del regolamento stabiliscono le prescrizioni per l’approvazione di tali impianti.

     (3) L’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che gli Stati membri devono stabilire elenchi di impianti approvati a norma del regolamento.

     (4) Di conseguenza è necessario stabilire le norme di attuazione per tali elenchi di impianti approvati, inclusa la presentazione delle informazioni contenute in tali elenchi sui siti web nazionali che sono disponibili alla Commissione e al pubblico. Occorre inoltre istituire un sito web relativo a tali elenchi che sarà gestito dalla Commissione.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato al presente regolamento stabilisce le norme di attuazione degli elenchi di impianti approvati di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

 

 

ALLEGATO

ELENCHI DI IMPIANTI APPROVATI DI CUI ALL’ARTICOLO 26,

PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002

 

     1. ACCESSO AGLI ELENCHI DI IMPIANTI APPROVATI

     Al fine di assistere gli Stati membri a mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico elenchi aggiornati di impianti approvati ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002 («impianti approvati»), la Commissione predispone un sito web contenente link ai siti web nazionali forniti da ogni Stato membro, conformemente al paragrafo 2.1, lettera a), del presente allegato.

 

     2. STRUTTURA DEI SITI WEB NAZIONALI

     2.1. Elenchi principali sui siti web nazionali

     a) Ogni Stato membro fornisce alla Commissione un link ad un singolo sito web nazionale contenente l'elenco principale degli elenchi di tutti gli impianti approvati sul suo territorio («elenco principale»).

     b) Ogni elenco principale deve consistere in una pagina ed essere presentato in una o più lingue ufficiali della Comunità.

     2.2. Schema operativo per i siti web nazionali

     a) I siti web nazionali di cui al punto 2.1, lettera a), del presente allegato sono sviluppati dalle autorità centrali competenti oppure, all’occorrenza, da una delle autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     b) Gli elenchi principali di cui al punto 2.1, lettera a), devono includere link ad altre pagine web dello stesso sito, che contengono gli elenchi degli impianti approvati.

     Tuttavia, se alcuni elenchi di impianti approvati non vengono mantenuti dall’autorità centrale competente di cui al punto 2.2, lettera a), l’elenco principale deve includere link ad altri siti web che contengono tali elenchi e che sono mantenuti da altre autorità o unità competenti o, se del caso, da altri organismi.

 

     3. PRESENTAZIONE E CODICI PER GLI ELENCHI NAZIONALI DI IMPIANTI APPROVATI

     La presentazione degli elenchi nazionali, incluse le informazioni ed i codici pertinenti, deve essere tale da garantire un’ampia disponibilità delle informazioni relative agli impianti approvati e migliorare la leggibilità degli elenchi nazionali.

 

     4. SPECIFICHE TECNICHE

     I compiti e le attività di cui ai paragrafi 2 e 3 vanno eseguiti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul sito web.