§ 1.5.P68 - Direttiva 7 luglio 2006, n. 41.
Direttiva n. 2006/41/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:07/07/2006
Numero:41


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato alla presente direttiva.
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano [...]
Art. 3.      1. In applicazione della direttiva n. 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il 1°
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.P68 - Direttiva 7 luglio 2006, n. 41.

Direttiva n. 2006/41/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 8 luglio 2006, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 26 settembre 2001 il Belgio ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, una domanda della Sumitomo Chemical Takeda Agro Company Ltd London, diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva clothianidin nell’allegato I di tale direttiva. Con decisione 2002/305/CE il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva n. 91/414/CEE.

     (2) Il 16 ottobre 2000 la Germania ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, una domanda dalla Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (ora Stähler International GmbH & Co. KG) (per conto della Taskforce Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG, Tokuyama Europe GmbH e Tomen France S.A.) diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva petoxamide nell’allegato I di tale direttiva. Con decisione n. 2001/626/CE il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva n. 91/414/CEE.

     (3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva n. 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 4 giugno 2003 (clothianidin) e il 27 agosto 2002 (petoxamide).

     (4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esame si è concluso il 27 gennaio 2006 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione concernenti il clothianidin e il petoxamide.

     (5) L’esame delle sostanze clothianidin e petoxamide non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.

     (6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva n. 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e descritti dettagliatamente nelle relazioni di riesame della Commissione. Per tale motivo il clothianidin e il petoxamide vanno iscritti nell'allegato I alla direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

     (7) Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva n. 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni temporanee esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva n. 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni dell'allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni temporanee esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalle prescrizioni della direttiva n. 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva n. 91/414/CEE.

     (8) La direttiva n. 91/414/CEE va quindi modificata di conseguenza.

     (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2007.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     1. In applicazione della direttiva n. 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide come sostanze attive entro il 31 gennaio 2007. Entro la suddetta data essi verificano che siano rispettate le condizioni dell’allegato I alla suddetta direttiva relative al clothianidin e al petoxamide, eccetto quelle della parte B della voce riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso ad una documentazione conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13.

     2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente clothianidin e petoxamide come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE entro il 31 luglio 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva n. 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I alla suddetta direttiva per quanto riguarda le sostanze clothianidin e petoxamide.

     In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva n. 91/414/CEE.

     Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

     a) nel caso di un prodotto contenente clothianidin o petoxamide come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2008; oppure

     b) nel caso di prodotti contenenti clothianidin o petoxamide come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2006.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato I alla direttiva n. 91/414/CEE, le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella:

 

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizione specifiche

«123

Clothianidin

CAS n. 210880-92-5

CIPAC n. 738

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazolo-5-ilmetile)- 3-metile-2-nitroguanidina

≥ 960 g/kg

agosto 2006

31 luglio 2016

PARTE A

Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del clothianidin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili,

— devono rivolgere particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi se la sostanza è utilizzata come disinfettante delle sementi.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

124

Petoxamide

CAS n. 106700-29-2

CIPAC n. 655

2-Cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile- 1-fenilprop-1-enil)acetamide

≥ 940 g/kg

agosto 2006

31 luglio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame del petoxamide, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

In tale valutazione globale gli Stati membri

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili,

— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione dell’ambiente acquatico, in particolare delle piante acquatiche superiori.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, delle caratteristiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

 

(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle caratteristiche delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.»