§ 1.5.P05 - Decisione 5 aprile 2006, n. 272.
Decisione n. 2006/272/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/453/CE per quanto riguarda la Svezia e il Regno Unito (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/04/2006
Numero:272


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.P05 - Decisione 5 aprile 2006, n. 272.

Decisione n. 2006/272/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/453/CE per quanto riguarda la Svezia e il Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 7 aprile 2006, n. L 99).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 3,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

      (1) Garanzie supplementari per alcune malattie dei pesci sono state disposte dalla decisione n. 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva n. 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura.

      (2) Conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I della decisione n. 2004/453/CE tutto il territorio della Svezia è stato dichiarato indenne da necrosi pancreatica infettiva (IPN).

      (3) Successivamente all’adozione della decisione n. 2004/453/CE la Svezia ha notificato focolai di IPN in alcune zone costiere. Un focolaio della malattia è stato riscontrato nei pesci selvatici. Un altro è stato riscontrato nei pesci di acquacoltura e in questo caso, secondo la relazione epidemiologica, la fonte più probabile di infezione sarebbe riconducibile ai pesci selvatici. Di conseguenza le zone costiere della Svezia non possono più essere considerate indenni da necrosi pancreatica infettiva conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I della suddetta decisione. Le parti continentali del territorio rimangono tuttavia indenni da malattia.

      (4) Conformemente al programma presentato alla Commissione prima dell'adozione della decisione n. 2004/453/CE, questi due focolai non devono impedire alla Svezia di mantenere il suo programma IPN nelle zone costiere o di introdurre misure di eradicazione nel caso in cui questa malattia fosse diagnosticata nei pesci selvatici o di acquacoltura.

      (5) Negli Stati membri in cui solo alcune parti del territorio sono state dichiarate indenni da malattia la decisione n. 2004/453/CE richiede il mantenimento della sorveglianza mirata nelle zone dichiarate indenni da malattia. Al momento dell’adozione di tale prescrizione, non si è tenuto conto del caso in cui l’Irlanda e l’Irlanda del Nord fossero dichiarate indenni dalla stessa malattia o malattie, mentre invece parti del Regno Unito non lo fossero.

      (6) È pertanto opportuno consentire al Regno Unito di porre fine alla sorveglianza mirata per alcune malattie di cui è stata dichiarata indenne l'Irlanda del Nord, a condizione che anche l'Irlanda sia stata dichiarata indenne da queste stesse malattie.

      (7) Occorre quindi modificare la decisione n. 2004/453/CE.

      (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I, II e V della decisione n. 2004/453/CE sono modificati come segue:

     1) nell'allegato I, il capitolo II è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione;

     2) nell'allegato II, il capitolo II è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione;

     3) nell'allegato V, il punto A.5 è sostituito dal seguente:

     «5) Negli Stati membri in cui solo parti del territorio sono dichiarate indenni (quindi non tutto il territorio) conformemente all'allegato I, capitolo II, occorre mantenere una sorveglianza mirata nelle zone dichiarate indenni conformemente all'allegato II, capitolo I.4.

     Il Regno Unito può tuttavia porre fine alla sorveglianza mirata nell’Irlanda del Nord per quelle malattie da cui è stata dichiarata indenne, a condizione che l’intero territorio dell’Irlanda sia stata dichiarata indenne dalle stesse malattie conformemente all’allegato I, capitolo II.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

«CAPITOLO II

Territori riconosciuti indenni da talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE

 

Malattia

Stato membro

Territorio o parti del territorio

Viremia primaverile delle carpe (SVC)

Danimarca

L'intero territorio.

 

Finlandia

L'intero territorio; il bacino idrografico del fiume Vuoksi è da considerarsi zona tampone.

 

Irlanda

L'intero territorio.

 

Svezia

L'intero territorio.

 

Regno Unito

I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

L'intero territorio.

 

Regno Unito

I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man e di Jersey.

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

Le parti continentali del territorio; i bacini idrografici del fiume Vuoksi e del fiume Kemijoki sono da considerarsi zone tampone.

 

Svezia

Le parti continentali del territorio.

 

Regno Unito

Il territorio dell'isola di Man.

Infezione da Gyrodactylus salaris

Finlandia

I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämönjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone tampone.

 

Irlanda

L'intero territorio.

 

Regno Unito

I territori della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.»

 

 

ALLEGATO II

 

«CAPITOLO II

Territori con programmi approvati di lotta e di eradicazione di talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

 

Malattia

Stato membro

Territorio o parti del territorio

Viremia primaverile delle carpe

Regno Unito

I territori della Gran Bretagna.

Nefrobatteriosi

Finlandia

Le parti continentali del territorio.

 

Svezia

Le parti continentali del territorio.

 

Regno Unito

I territori della Gran Bretagna.

Necrosi pancreatica infettiva

Svezia

Le zone costiere del territorio.»