§ 1.5.O38 - Decisione 2 febbraio 2006, n. 60.
Decisione n. 2006/60/CE della Commissione che modifica l’allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/02/2006
Numero:60


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.O38 - Decisione 2 febbraio 2006, n. 60.

Decisione n. 2006/60/CE della Commissione che modifica l’allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 3 febbraio 2006, n. L 31).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, in particolare l'articolo 16,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

      (2) A norma di tale direttiva gli embrioni di bovini vengono spediti da uno Stato membro all’altro soltanto se sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma ai fini della raccolta, del trattamento e del magazzinaggio di sperma o con sperma importato in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

      (3) Il modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina figura nell’allegato C della direttiva 89/556/CEE. Tale certificato non contiene disposizioni specifiche applicabili allo sperma utilizzato a fini di fecondazione.

      (4) Negli scambi commerciali di embrioni è emerso un certo numero di problemi, in particolare a seguito dell’adozione di norme più rigorose relative all’ammissione dei tori ai centri di raccolta di sperma di cui alla direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

      (5) Onde evitare problemi connessi con la certificazione, il nuovo modello di certificato sanitario deve prevedere, tra l’altro, l’obbligo che lo sperma utilizzato a fini di fecondazione sia conforme alla direttiva 88/407/CEE.

      (6) La direttiva 89/556/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

      (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato C della direttiva n. 89/556/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 23 febbraio 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     ALLEGATO C

     (Omissis)