§ 1.5.O34 - Regolamento 1 febbraio 2006, n. 181.
Regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/02/2006
Numero:181


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo d’applicazione
Art. 2.  Modifica
Art. 3.  Requisiti per fertilizzanti organici e ammendanti
Art. 4.  Controllo degli agenti patogeni, imballaggio e etichettatura
Art. 5.  Trasporto
Art. 6.  Utilizzo e restrizioni speciali di pascolo
Art. 7.  Registri
Art. 8.  Immissione sul mercato, esportazione e transito
Art. 9.  Controlli
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 1.5.O34 - Regolamento 1 febbraio 2006, n. 181.

Regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 2 febbraio 2006, n. L 29).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 2, e l’articolo 32, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l’utilizzo sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico. Tale divieto è in linea con l’attuale divieto riguardante l’alimentazione degli animali nell’Unione europea ed è destinato a prevenire ogni possibile rischio di contaminazione dai pascoli dove potrebbero essere presenti materiali di categoria 2 e di categoria 3. Tali rischi possono essere dovuti al pascolo diretto o all’uso del foraggio insilato o del fieno da parte degli animali di allevamento. Il regolamento prevede che le misure di attuazione del divieto, comprese le misure di controllo, siano adottate dopo aver consultato il comitato scientifico competente.

      (2) Vari comitati scientifici hanno emesso pareri scientifici che riguardano l’applicazione di fertilizzanti organici e ammendanti. Fra questi, in primo luogo il parere del 24 e 25 settembre 1998 del comitato di coordinamento scientifico sulla sicurezza dei fertilizzanti organici derivati dai mammiferi, in secondo luogo il parere del 24 aprile 2001 del comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente sulla valutazione del trattamento dei fanghi di depurazione per la riduzione degli agenti patogeni, in terzo luogo, il parere del 10 e 11 maggio 2001 del comitato di coordinamento scientifico sulla sicurezza dei fertilizzanti organici derivati da ruminanti, e in quarto luogo il parere del 3 marzo 2004 del gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sicurezza relativa al rischio biologico, comprese le TSE, dell’utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti sui pascoli.

      (3) I pareri scientifici raccomandano che i tessuti animali che potrebbero contenere agenti di TSE non siano incorporati ai fertilizzanti organici e agli ammendanti per un utilizzo su terreni accessibili al bestiame. Altri materiali possono essere utilizzati nella produzione di fertilizzanti organici e ammendanti a talune condizioni sanitarie che comprendono il riscaldamento e il reperimento di fonti sicure per ridurre ulteriormente i rischi potenziali.

      (4) Le norme di attuazione, comprese le misure di controllo, dovrebbero essere fissate sulla base di tali pareri scientifici per quanto riguarda l’utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti sui terreni, compresi residui di digestione e compost.

      (5) Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento non pregiudicano le misure transitorie attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

      (6) La commercializzazione e l’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti è possibile a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente regolamento.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Oggetto e campo d’applicazione

     1. Il presente regolamento non pregiudica le misure transitorie adottate in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     2. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali più rigorose di quelle previste dal presente regolamento per quanto riguarda il modo di utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti sul loro territorio, allorché tali norme siano giustificate per proteggere la salute pubblica o animale.

 

          Art. 2. Modifica

     All’allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002, il punto 39 è sostituito dal seguente:

     «39) “pascoli”: superficie a prato con altre colture erbacee destinate al pascolo degli animali di allevamento, escluse le superfici a cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti in conformità del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione;»

 

          Art. 3. Requisiti per fertilizzanti organici e ammendanti

     I fertilizzanti organici e gli ammendanti sono prodotti unicamente sulla base di materiale di categoria 2 e 3.

 

          Art. 4. Controllo degli agenti patogeni, imballaggio e etichettatura

     I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere conformi alle misure previste relative al controllo degli agenti patogeni, all’imballaggio e all’etichettatura fissate nella parte I e II dell’allegato.

 

          Art. 5. Trasporto

     I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere trasportati in conformità a quanto previsto alla parte III dell’allegato.

 

          Art. 6. Utilizzo e restrizioni speciali di pascolo

     1. Le restrizioni speciali di pascolo fissate alla parte IV dell’allegato sono di applicazione sulle superfici su cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti.

     2. I prodotti derivati dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in impianti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 non devono essere applicati come tali direttamente a superfici accessibili agli animali da allevamento.

 

          Art. 7. Registri

     La persona responsabile di superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento deve tenere per almeno due anni registri su:

     a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati;

     b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti;

     c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all’alimentazione animale.

 

          Art. 8. Immissione sul mercato, esportazione e transito

     L’immissione sul mercato, l’esportazione e il transito di fertilizzanti organici e ammendanti è sottoposta a quanto previsto alla parte I e II dell’allegato.

 

          Art. 9. Controlli

     1. L’autorità competente prende le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

     2. L’autorità competente effettua controlli periodici delle superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento.

     3. L’autorità competente adotta immediatamente opportuni provvedimenti nel caso di mancato rispetto del presente regolamento.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2006.

 

 

ALLEGATO

CONDIZIONI DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

 

     I. Controllo degli agenti patogeni

     I produttori di fertilizzanti organici e ammendanti devono assicurare che la decontaminazione degli agenti patogeni sia effettuata prima del loro utilizzo in conformità:

     — del capitolo I.D.10 dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 nel caso di proteine animali trasformate o prodotti trasformati derivati da materiale di categoria 2,

     — del capitolo II dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 nel caso di residui di biogas e compost.

 

     II. Imballaggio e etichettatura

     1. Dopo l’elaborazione e/o la trasformazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo il caso, del regolamento (CE) n. 1774/2002, i fertilizzanti organici e gli ammendanti vanno adeguatamente conservati e trasportati nel loro imballaggio.

     2. L’imballaggio va contrassegnato chiaramente e in modo leggibile con il nome e l’indirizzo del fabbricante e deve portare la dicitura «fertilizzanti organici e ammendanti/gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l’applicazione».

 

     III. Trasporto

     1. L’autorità competente può decidere di applicare o no il punto II, paragrafi 1 e 2, ai fertilizzanti organici e agli ammendanti che sono trasportati e/o utilizzati nello stesso Stato membro o trasportati e/o utilizzati in un altro Stato membro dove sussista un accordo reciproco a tale scopo, sempre che la decisione non presenti un rischio per la salute pubblica o animale.

     2. Il documento commerciale che accompagna i fertilizzanti organici e gli ammendanti deve portare la dicitura «fertilizzanti organici e ammendanti/gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l’applicazione».

     3. Un documento commerciale non è richiesto se i fertilizzanti organici e gli ammendanti sono forniti dai dettaglianti agli utenti finali che non siano gli operatori commerciali.

 

     IV. Restrizioni speciali di pascolo

     1. L’autorità competente può prendere le misure necessarie per assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati fertilizzanti organici e ammendanti prima che siano passati 21 giorni dall’ultimo utilizzo.

     2. Dopo 21 giorni dalla data dell’ultimo utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti, il pascolo può essere permesso e l'erba o le altre colture erbacee usate come mangime per gli animali da allevamento può essere tagliata, sempre che l’autorità competente non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale.

     3. L’autorità competente può fissare un periodo più lungo di quello indicato al punto 2 durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale.

     4. L’autorità competente assicura che i codici di buone pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni locali.