§ 1.5.N74 - Decisione 18 novembre 2005, n. 804.
Decisione n. 2005/804/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/609/CE riguardo all’importazione di carne fresca di ratite [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/11/2005
Numero:804


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.N74 - Decisione 18 novembre 2005, n. 804.

Decisione n. 2005/804/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/609/CE riguardo all’importazione di carne fresca di ratite dall’Australia e dall’Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 22 novembre 2005, n. L 303).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 11, paragrafo 1, l’articolo 12, l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 14, lettera a),

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, in particolare l’articolo 10,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di pollame fresche, comprende in tale elenco anche l’Uruguay.

      (2) La decisione 2000/609/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione da paesi terzi di carni di ratite d’allevamento e recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di pollame fresche, prevede che gli Stati membri autorizzino l’importazione di carne fresca di ratite d’allevamento solo dai paesi terzi, o da parti di essi, elencati nell’allegato I della decisione 2000/609/CE, purché soddisfino determinate condizioni. Attualmente, l’Uruguay non è compreso in tale decisione.

      (3) In seguito a una missione della Commissione nell’ottobre 2004, ai controlli e alle garanzie fornite dall’Uruguay, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria in questo paese sono tali da permetterne l’inclusione nell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I della decisione 2000/609/CE.

      (4) Data la situazione sanitaria degli animali in Uruguay riguardo alla malattia di Newcastle, è opportuno che le importazioni dall’Uruguay di carne fresca di ratite d’allevamento siano accompagnate dall’attestato sanitario «A» di cui alla parte 2 dell’allegato II della decisione 2000/609/CE.

      (5) La decisione 2000/609/CE, modificata dalla decisione 2004/118/CE, prevede erroneamente che la carne fresca di ratite d’allevamento australiane debba essere accompagnata dall’attestato sanitario «A» di cui alla parte 2 dell’allegato II della decisione 2000/609/CE, invece che dall’attestato sanitario «B» di cui allo stesso allegato. Questo errore va dunque corretto.

      (6) La decisione 2000/609/CE va dunque modificata di conseguenza.

      (7) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della decisione n. 2000/609/CE va sostituito dal testo che si trova nell’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri

possono autorizzare l’importazione di carne fresca di ratite d’allevamento

 

Codice ISO

Paese

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare (A o B)

AR

Argentina

 

A

AU

Australia

 

B

BG

Bulgaria

 

A

BR-1

Brasile

Gli Stati Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

 

B

CA

Canada

 

A

CH

Svizzera

 

A

CL

Cile

 

A

HR

Croazia

 

A

IL

Israele

 

A

NA

Namibia

 

B

NZ

Nuova Zelanda

 

A

RO

Romania

 

A

TH

Tailandia

 

A

TN

Tunisia

 

A

US

Stati Uniti d’America

 

A

UY

Uruguay

 

A

ZA

Sudafrica

 

B

ZW

Zimbabwe