§ 1.5.N25 - Decisione 29 aprile 2004, n. 415.
Decisione n. 2004/415/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/609/CE per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:415


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.N25 - Decisione 29 aprile 2004, n. 415. [1]

Decisione n. 2004/415/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/609/CE per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e la certificazione veterinaria delle carni di ratiti di allevamento in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 151).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

      (2) La direttiva 91/494/CEE del Consiglio stabilisce le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

      (3) La decisione 2000/609/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di ratiti di allevamento.

      (4) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, nonché all'articolo 11 alcune disposizioni relative al transito, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

      (5) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni di ratiti in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoosanitari di importazione applicabili al paese autorizzato in funzione della specie interessata.

      (6) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, è stata recentemente modificata con l'aggiunta di condizioni relative al transito e di una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontalieri specificamente preposti a tale scopo.

      (7) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliero, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

      (8) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 2000/609/CE.

      (9) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

      (10) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.

      (11) La decisione 2000/609/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

      (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2000/609/CE è modificata come segue:

     1) È inserito il seguente articolo 1 bis:

     «Articolo 1 bis

     Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni di ratiti di allevamento destinate al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

     a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;

     b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel certificato sanitario di cui alla parte 2, modello A o B, dell'allegato II;

     c) sono scortate da un certificato veterinario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

     d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.»

     2) È aggiunto il seguente articolo 1 ter:

     «Articolo 1 ter

     1. In deroga all'articolo 1 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari indicati all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite spedite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

     b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA” apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

     c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

     d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

     2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

     3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.»

     3. È aggiunto il nuovo allegato III conformemente al testo di cui all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione è applicabile dal 1° maggio 2004. L'articolo 1, punto 1, e l'allegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     “ALLEGATO III

     (Omissis)”

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 giugno 2004, n. L 208.