§ 1.5.N 16 - Direttiva 2 maggio 2000, n. 27.
Direttiva n. 2000/27/CE del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/05/2000
Numero:27


Sommario
Art. 1.      La direttiva n. 93/53/CEE è modificata come segue:
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.N 16 - Direttiva 2 maggio 2000, n. 27.

Direttiva n. 2000/27/CE del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci

(G.U.C.E. 13 maggio 2000, n. L 114).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 93/53/CEE del Consiglio stabilisce che, per debellare un focolaio di anemia infettiva del salmone, occorre rimuovere immediatamente tutti i pesci di un'azienda infetta.

     (2) Nel maggio 1998 la summenzionata malattia è stata registrata in Scozia in varie località infette o sospettate di essere infette.

     (3) L'esperienza acquisita dimostra che è possibile scaglionare la rimozione su un certo lasso di tempo senza pregiudicare il processo di eradicazione della malattia.

     (4) L'applicazione, in taluni casi, di disposizioni riguardanti la vaccinazione può costituire un nuovo strumento per combattere e circoscrivere l'anemia infettiva del salmone dopo l'insorgenza di un focolaio; attualmente la normativa comunitaria non prevede tale possibilità.

     (5) È opportuno condurre un'indagine approfondita sulla fonte dell'anemia infettiva dei salmoni, sulla possibile diffusione di quest'ultima e l'interscambio tra salmoni di allevamento e salmoni selvatici.

     (6) Nessun compenso comunitario è stato erogato agli allevatori di salmone per il ritiro obbligatorio di interi allevamenti a norma della direttiva 93/53/CEE.

     (7) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 93/53/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (8) Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche è pertanto necessario modificare le disposizioni della direttiva 93/53/CEE.

     (9) In considerazione dell'urgenza della questione è indispensabile prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva n. 93/53/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 6, lettera a) il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

     "- tutti i pesci sono rimossi secondo un piano che dev'essere stabilito dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2."

     2) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     "1. È vietata la vaccinazione contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute, nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute o nelle zone o aziende che hanno già avviato, procedure per il riconoscimento previste nella direttiva 91/67/CEE nonché contro le malattie dell'elenco I.

     In via derogatoria la vaccinazione può tuttavia essere autorizzata in caso d'insorgenza di un focolaio di una malattia dell'elenco I, a condizione che le modalità di vaccinazione siano precisate nei piani d'intervento approvati a norma dell'articolo 15 e tenuto conto dei criteri fissati nell'allegato E."

     3) È inserito un nuovo articolo:

     "Articolo 18 bis

     Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva riguardanti le disposizioni menzionate negli articoli elencati in prosieguo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

     - articolo 5, paragrafo 2,

     - articolo 6,

     - articolo 10, paragrafi 1 e 2,

     - articolo 12,

     - articolo 15,

     - articolo 16,

     - articolo 18, secondo comma."

     4) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 19

     1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE, in seguito denominato 'comitato'.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

     5) È aggiunto l'allegato E riportato nell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano queste disposizioni entro il 1o gennaio 2001.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO E

CRITERI PER I PROGRAMMI DI VACCINAZIONE

 

     I programmi di vaccinazione devono contenere almeno le informazioni seguenti:

     1) Situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione.

     2) Informazioni sulle zone costiere e su quelle continentali, sulle località e sulle aziende in cui può essere eseguita la vaccinazione: tali zone non potranno in nessun caso estendersi oltre i limiti della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto creata intorno alla zona infetta.

     3) Informazioni particolareggiate sul vaccino da utilizzare, incluso il tipo o i tipi di vaccino che possono essere utilizzati.

     4) Informazioni particolareggiate riguardanti condizioni di impiego, frequenza di vaccinazione e limiti delle operazioni di vaccinazione (quali pesci, quali gabbie ecc.).

     5) Criteri di sospensione della vaccinazione.

     6) Saranno adottate disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di vaccinazione (cronologia, località e aziende in cui la vaccinazione è stata effettuata, creazione di una zona cuscinetto, ecc.).

     7) Saranno adottate disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di vaccinazione e per garantire che i pesci possano lasciare tale zona solo per essere abbattuti e destinati al consumo umano o, se necessario, per essere distrutti.

     8) Qualsiasi altra disposizione necessaria in caso di vaccinazione."