§ 1.5.N10 - Direttiva 19 settembre 2005, n. 54.
Direttiva n. 2005/54/CE della Commissione recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/09/2005
Numero:54


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.N10 - Direttiva 19 settembre 2005, n. 54.

Direttiva n. 2005/54/CE della Commissione recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 settembre 2005, n. L 244).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 della Commissione recano le disposizioni d'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il tribenuron.

      (2) Gli effetti di questa sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti summenzionati per diversi impieghi proposti dai notificanti. Inoltre tali regolamenti designano lo Stato membro relatore che deve presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il relativo rapporto di valutazione e le raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il tribenuron (in forma di tribenuronmetile) lo stato relatore era la Svezia, e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 giugno 2003.

      (3) Il rapporto di valutazione è stato esaminato dai pari dell’AESA – in seno al gruppo di lavoro «valutazione» – e degli Stati membri, e presentato alla Commissione il 19 ottobre 2004 sotto forma di rapporto scientifico dell’AESA per il tribenuron. Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e finalizzato sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il tribenuron.

      (4) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti tribenuron possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il tribenuron nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva.

      (5) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta all'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.

      (6) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per riesaminare le autorizzazioni esistenti relative a prodotti fitosanitari contenenti tribenuron onde garantire il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, segnatamente dell’articolo 13 e delle condizioni specificate all'allegato I. Gli Stati membri dovrebbero modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni ai sensi delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE; ai fini dell'efficienza e tenuto conto del poco tempo a disposizione, è opportuno che lo Stato membro relatore coordini il riesame di cui sopra tra gli Stati membri. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

      (7) Le esperienze ottenute con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione hanno dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi di chi detiene autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri l’accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II alla direttiva stessa. Tale chiarimento non impone nessun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che emendano l’allegato I.

      (8) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

      (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano dette disposizioni dal 1° settembre 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti come sostanza attiva il tribenuron, entro il 31 agosto 2006.

     Entro tale data essi verificano il rispetto delle condizioni dell’allegato a questa direttiva riguardanti il tribenuron, ad eccezione di quelle della parte B di iscrizioni delle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva o ne abbia accesso, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della direttiva stessa.

     2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il tribenuron come unica sostanza attiva presente o in miscela con una delle sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 28 febbraio 2006, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'allegato I di detta direttiva concernente il tribenuron. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE

     Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

     a) nel caso di un prodotto contenente tribenuron come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010; o

     b) nel caso di prodotti contenenti tribenuron come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2006.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Sostanze da inserire nella tabella dell'allegato I della direttiva n. 91/414/CE:

 

N.

Nome comune, Numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni speciali

«107

Tribenuron

N. CAS 106040-48-6 (tribenuron)

N. CIPAC 546

2-[4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-yl(metil) carbamoilsulfamoil] acido benzoico

950 g/kg (espresso in tribenuron-metile)

marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate le utilizzazioni come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tribenuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio, delle piante acquatiche superiori e delle falde freatiche in condizioni vulnerabili. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

 

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.