§ 1.5.M93 - Decisione 29 aprile 2004, n. 456.
Decisione n. 2004/456/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:456


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.M93 - Decisione 29 aprile 2004, n. 456. [1]

Decisione n. 2004/456/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 156).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina, stabilisce un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma di animali domestici della specie suina.

      (2) Il Canada ha chiesto di modificare l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della decisione 2002/613/CE per quanto concerne le voci relative al proprio paese.

      (3) Il Canada ha fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all'elenco è stato ufficialmente riconosciuto idoneo a esportare nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

      (4) La decisione 2002/613/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

      (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato V della decisione n. 2002/613/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere del terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE, l'elenco relativo al Canada è modificato come segue:

     a) È soppressa la seguente riga relativa al centro n. 4-AI-02:

 

CA

4-AI-02

Centre d'insémination porcin du Québec (CIPQ)

1486 rang St-André

Saint-Lambert, Québec

 

     b) È soppressa la seguente riga relativa al centro n. 4-AI-24:

 

CA

4-AI-24

Centre d'insémination C-Prim

2, Chemin Saint-Gabriel

Saint-Gabriel de Brandon, Québec

 

     c) È aggiunta la seguente riga:

 

CA

7-AI-96

Hypor

Box 323

Ituna, Saskatchewan S0A 1V0

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 202.