§ 1.5.M35 – Regolamento 8 giugno 2005, n. 932.
Regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/06/2005
Numero:932


Sommario
Art. 1.      L'articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1


§ 1.5.M35 – Regolamento 8 giugno 2005, n. 932.

Regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 163).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino al 1° luglio 2005 al più tardi.

     (3) Per garantire la certezza giuridica dopo la scadenza delle misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 999/ 2001 e in attesa della revisione delle misure permanenti e della definizione di una strategia complessiva in materia di TSE, è opportuno prorogare ulteriormente tali misure transitorie fino al 1° luglio 2007.

     (4) Nell'interesse della certezza giuridica e al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, in attesa della revisione sostanziale del regolamento (CE) n. 999/2001, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2005.

     (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va modificato di conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente:

     «Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo massimo che scade il 1° luglio 2007, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2005.