§ 1.5.M15 – Direttiva 17 maggio 2005, n. 34.
Direttiva n. 2005/34/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive etoxazole e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/05/2005
Numero:34


Sommario
Art. 1.      L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente etoxazole o tepraloxydim allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il 1
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.M15 – Direttiva 17 maggio 2005, n. 34.

Direttiva n. 2005/34/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 18 maggio 2005, n. L 125).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 21 aprile 1998 la Francia ha ricevuto dalla società Sumitomo Chemical Agro Europe SA una richiesta di iscrizione della sostanza attiva etoxazole (in precedenza denominato anche «etoxazol») nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 1999/43/CE della Commissione il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero conforme, in linea di massima, alle disposizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

     (2) L’11 settembre 1997 la Spagna ha ricevuto dalla società BASF AG una richiesta a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE in merito all’iscrizione della sostanza attiva tepraloxydim nell’allegato I di tale direttiva. Con decisione 98/512/CE della Commissione il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero conforme, in linea di massima, alle disposizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

     (3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione i progetti di rapporti di valutazione delle sostanze, rispettivamente l’8 ottobre 2001 (etoxazole) e il 21 gennaio 2002 (tepraloxydim).

     (4) I progetti dei rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 3 dicembre 2004 con le relazioni di esame della Commissione sull’etoxazole e sul tepraloxydim.

     (5) Dall’esame dell’etoxazole e del tepraloxydim non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

     (6) In base ai vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione soddisfino in generale le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nelle relazioni di esame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l’etoxazole e il tepraloxydim nell’allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

     (7) Dopo l’iscrizione dell’etoxazole e del tepraloxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri dovrebbero disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni di tale direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza del periodo in questione, per convertire queste ultime in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

     (8) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

     (9) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri riesaminano l’autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente etoxazole o tepraloxydim allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l’autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 30 novembre 2005.

     2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente etoxazole o tepraloxydim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2005, forma oggetto di esame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle disposizioni dell’allegato III di tale direttiva. In seguito a tale riesame, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito gli Stati membri:

     (a) nel caso di un prodotto contenente etoxazole o tepraloxydim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 30 novembre 2006; oppure

     (b) nel caso di prodotti contenenti etoxazole o tepraloxydim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 novembre 2006, ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° giugno 2005.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato I, alla fine della tabella, è aggiunto il testo seguente

 

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«100

Etoxazole

N. CAS 153233-91-1

N. CIPAC 623

(RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo

≥ 948 g/kg

1 giugno 2005

31 maggio 2015

Se ne può autorizzare l’uso unicamente come acaricida.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’etoxazole, in particolare le appendici I e II, formulate il 3 dicembre 2004 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

101

Tepraloxydim

N. CAS 149979-41-9

N. CIPAC 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroallilossimmino]propil}-3-idrossi-5-peridropiran-4-ilcicloes-2-en-1-one

≥ 920 g/kg

1 giugno 2005

31 maggio 2015

Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come erbicida.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tepraloxydim, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2004.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri non bersaglio.

Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

 

(*) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.»