§ 1.5.L83 – Regolamento 15 marzo 2005, n. 425.
Regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:15/03/2005
Numero:425


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.L83 – Regolamento 15 marzo 2005, n. 425.

Regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lelenco dei paesi e territori. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 69).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.

     (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (2), ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità, a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio, non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

     (3) Da informazioni fornite da Taiwan, sembra che Taiwan sia indenne dalla rabbia e che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità, a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da Taiwan, non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri. Occorre pertanto includere Taiwan nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

     (4) A fini di chiarezza occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.

     (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2005.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

 

     PARTE A

 

     IE — Irlanda

     MT — Malta

     SE — Svezia

     UK — Regno unito

 

     PARTE B

 

     Sezione 1

 

     a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Færøer;

     b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

     c) FR — Francia, compresa GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

     d) GI — Gibilterra;

     e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

     f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

 

     Sezione 2

 

     AD — Andorra

     CH — Svizzera

     IS — Islanda

     LI — Liechtenstein

     MC — Monaco

     NO — Norvegia

     SM — San Marino

     VA — Stato della Città del Vaticano

 

     PARTE C

 

     AC — Isola dell’Ascensione

     AE — Emirati Arabi Uniti

     AG — Antigua e Barbuda

     AN — Antille olandesi

     AU — Australia

     AW — Aruba

     BB — Barbados

     BH — Bahrein

     BM — Bermuda

     CA — Canada

     CL — Cile

     FJ — Figi

     FK — Isole Falkland

     HK — Hong Kong

     HR — Croazia

     JM — Giamaica

     JP — Giappone

     KN — Saint Kitts e Nevis

     KY — Isole Cayman

     MS — Montserrat

     MU — Maurizio

     NC — Nuova Caledonia

     NZ — Nuova Zelanda

     PF — Polinesia francese

     PM — Saint Pierre e Miquelon

     RU — Federazione russa

     SG — Singapore

     SH — Sant’Elena

     TW — Taiwan

     US — Stati Uniti d’America

     VC — Saint Vincent e Grenadine

     VU — Vanuatu

     WF — Wallis e Futuna

     YT — Mayotte»