§ 1.5.L66 – Direttiva 2 marzo 2005, n. 16.
Direttiva n. 2005/16/CE della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/03/2005
Numero:16


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 1.5.L66 – Direttiva 2 marzo 2005, n. 16.

Direttiva n. 2005/16/CE della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. L 57).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

     consultati gli Stati membri interessati,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2000/29/CE concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nonché l'istituzione di zone protette.

     (2) Per un errore materiale nell’atto di adesione del 2003, l’elenco delle contee della Svezia riconosciute come zone protette nei confronti di Leptinotarsa decemlineata Say è errato e deve essere corretto.

     (3) Da informazioni fornite dalla Danimarca, risulta che questo Stato membro non deve più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus del giallume della barbabietola, essendosi questo organismo nocivo ivi radicato.

     (4) Da informazioni fornite dal Regno Unito, risulta che Dendroctonus micans Kugelan è ormai radicato in alcune zone del paese. La zona protetta nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan deve pertanto essere limitata all’Irlanda del Nord, all’Isola di Man e a Jersey.

     (5) Da informazioni fornite dall’Estonia, risulta che non si riscontra in quello Stato membro la presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L’Estonia può pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di questo organismo nocivo.

     (6) Da informazioni fornite dall’Italia e da altre informazioni raccolte dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nel corso di una missione effettuata in Italia nel maggio 2004, risulta che il virus Citrus tristeza è ormai radicato in quello Stato membro. L’Italia non può pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza.

     (7) Dalla legislazione svizzera in materia di fitoprotezione, risulta che il Canton Ticino non è più riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La normativa sull’importazione nella Comunità deve pertanto essere modificata, sopprimendo il trattamento speciale riservato alle piante originarie del Canton Ticino.

     (8) Per un errore materiale nella redazione della direttiva 2004/31/CE della Commissione, i requisiti particolari per l’introduzione e il movimento di vegetali di Vitis a Cipro, definiti al punto 21.1 della parte B dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE, sono stati erroneamente soppressi. L’allegato in questione deve pertanto essere modificato.

     (9) Per potenziare la protezione fitosanitaria delle sementi comunitarie di Medicago sativa L. e delle sementi certificate comunitarie di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L., occorre che tali sementi siano accompagnate da un passaporto fitosanitario nei movimenti non locali all’interno della Comunità.

     (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati pertinenti della direttiva 2000/29/CE.

     (11) Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 14 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano dette disposizioni dal 15 maggio 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore di cui alla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)