§ 1.5.L43 – Direttiva 27 gennaio 2005, n. 8.
Direttiva n. 2005/8/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/01/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.L43 – Direttiva 27 gennaio 2005, n. 8.

Direttiva n. 2005/8/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 gennaio 2005, n. L 27).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della medesima.

     (2) All'atto dell'adozione della direttiva 2002/32/CE, la Commissione ha dichiarato che si sarebbe proceduto a un riesame delle disposizioni contemplate nell'allegato I sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsivoglia diluizione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali contaminati e non conformi.

     (3) Prima che si possa procedere ad un riesame completo sulla base di una valutazione scientifica del rischio aggiornata, occorre introdurre talune modifiche al passo con le nuove conoscenze in campo scientifico e tecnico.

     (4) Occorre chiarire il termine «foraggio verde».

     (5) Dal momento che la fornitura di carbonato di calcio, materia prima indispensabile e preziosa per i mangimi, potrebbe essere in pericolo giacché il tenore di mercurio totale, a causa della normale contaminazione di fondo, si avvicina al livello massimo fissato nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE o lo supera, è opportuno aggiornare tale valore, in considerazione del fatto che il mercurio è presente nel carbonato di calcio nella sua forma inorganica e che il comitato scientifico dell’alimentazione animale (SCAN) conferma che il mercurio in forma inorganica è notevolmente meno tossico del mercurio organico, soprattutto il mercurio di metile.

     (6) Il livello massimo di fluoro in altri mangimi complementari è pari a 125 mg/kg per 1% di fosforo. Per ragioni di ordine ambientale, il livello di fosforo negli alimenti per animali è limitato e la digeribilità e la biodisponibilità di tale sostanza sono migliorate grazie ad un enzima, quale la fitasi. Di conseguenza, non occorre più fissare il livello massimo per l’1 % di fosforo, bensì per i mangimi complementari, calcolato per un mangime al tasso di umidità del 12 %.

     (7) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/32/CE in conformità.

     (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)