§ 1.5.L42 – Direttiva 27 gennaio 2005, n. 7.
Direttiva n. 2005/7/CE della Commissione recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/01/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.L42 – Direttiva 27 gennaio 2005, n. 7.

Direttiva n. 2005/7/CE della Commissione recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 gennaio 2005, n. L 27).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all’introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi  stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di analisi da applicarsi al controllo ufficiale contemplato nella direttiva 70/373/CEE.

     (2) Per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e la determinazione dei livelli di PCB diossina-simili in certi mangimi vanno applicate le modalità di prelievo dei campioni previste nella direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali. E’ opportuno precisare che vanno applicati in questo caso i requisiti in materia di quantità relativi al controllo delle sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi.

     (3) Ai fini dell’applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri, è oltremodo importante che i risultati analitici siano comunicati e interpretati in maniera uniforme.

     (4) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/70/CE in conformità.

     (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati della direttiva 2002/70/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati della direttiva 2002/70/CE sono modificati come segue:

     1) L’allegato I è sostituito dal seguente testo:

     «1. Obiettivo ed ambito d’applicazione

     I campioni, destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF), nonché alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi, sono prelevati conformemente alle disposizioni contenute nella direttiva 76/371/CEE. Vanno applicati i requisiti in materia di quantità relativi al controllo delle sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi, quali previsti al punto 5.A dell’allegato della direttiva 76/371/CEE. I campioni globali così ottenuti si considerano rappresentativi dei lotti o dei lotti parziali da cui sono prelevati. In base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio, si accerta il rispetto o meno dei livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     2. Conformità del lotto o del lotto parziale con i valori massimi

     La partita si considera accettata quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo corrispondente fissato nella direttiva 2002/32/CE, tenuto conto dell’approssimazione della misurazione.

     La partita non è conforme al livello massimo, conformemente alla direttiva 2002/32/CE, se il risultato analitico, confermato da una doppia analisi e calcolato come valore medio di almeno due determinazioni distinte, supera quasi certamente il livello massimo, tenuto conto dell’approssimazione della misurazione.

     Dell’incertezza della misurazione si può tener conto in uno dei seguenti modi:

     — calcolando l’incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura 2, il che dà un livello di affidamento del 95 % circa,

     — stabilendo il limite di decisione (CCá) in applicazione della decisione 2002/657/CE della Commissione (punto 3.1.2.5 dell’allegato – nel caso di sostanze con un limite stabilito consentito).

     Le presenti norme di interpretazione si applicano ai risultati ottenuti dall’analisi dei campioni destinati al controllo ufficiale. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri ad applicare norme nazionali a fini di difesa o arbitrato secondo quanto previsto all’articolo 18 della direttiva 95/53.

     2) Nell’allegato II, alla fine del punto 2, «Contesto», è aggiunto il seguente capoverso:

     «Unicamente ai fini della presente direttiva, il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere è la concentrazione di un analita nell’estratto di un campione che produca una risposta strumentale a due ioni differenti, da controllare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile e il rispetto di requisiti di base, quali, ad esempio, il tempo di ritenzione e il rapporto isotopico, secondo la procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613, revisione B.»