§ 1.5.I96 – Decisione 29 novembre 2004, n. 827.
Decisione n. 2004/827/CE della Commissione che autorizza una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/11/2004
Numero:827


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I96 – Decisione 29 novembre 2004, n. 827.

Decisione n. 2004/827/CE della Commissione che autorizza una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativamente all'importazione di terreno originario dell'Australia.

(G.U.U.E. 3 dicembre 2004, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

     vista la domanda presentata dall'Australia,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente alla direttiva 2000/29/CE, il terreno originario di taluni paesi terzi non può in linea di massima essere introdotto nella Comunità.

     (2) L'Australia ha chiesto di essere autorizzata ad esportare nella Comunità un piccolo quantitativo di terreno originario dell'Australia affinché sia depositato, in occasione di una cerimonia funebre, sulla tomba di un cittadino australiano sepolto in Belgio.

     (3) Il terreno in questione verrà trattato opportunamente prima di lasciare l'Australia e sarà accompagnato da un certificato ufficiale che attesti questa circostanza, rilasciato dalle autorità australiane.

     (4) La Commissione ritiene che non vi sia rischio di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali se il terreno viene sottoposto a trattamento come propone l'Australia.

     (5) Gli Stati membri devono quindi essere autorizzati per un periodo di tempo limitato a concedere una deroga al fine di consentire l'importazione di piccole quantità di terreno purché siano rispettate condizioni specifiche relative al trattamento dello stesso.

     (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri sono autorizzati a concedere una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE relativamente al divieto di cui al punto 14 della parte A dell'allegato III della citata direttiva per quanto riguarda il terreno originario dell'Australia.

     Per poter beneficiare della deroga, il terreno dev'essere sottoposto alle condizioni specifiche indicate nell'allegato, essere introdotto nella Comunità fra il 20 novembre 2004 e il 31 gennaio 2005 ed essere destinato ad una cerimonia funebre.

     L'autorizzazione non pregiudica altre autorizzazioni o procedure eventualmente richieste in virtù di altra normativa.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri che concedono deroghe in virtù della presente decisione presentano alla Commissione una relazione in merito entro il 1° marzo 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

Condizioni specifiche relative a terreno originario dell'Australia

cui si applica la deroga di cui all'articolo 1 della presente decisione

 

     1) Il terreno deve essere:

     a) sottoposto a trattamento termico con aria calda, a temperatura non inferiore a 121 °C, per un periodo minimo di 2 ore una volta raggiunta la temperatura interna, ovvero,

     b) essere irradiato ai raggi gamma a 50 kGray (5 Mrad).

 

     2) Il terreno deve essere accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Australia conformemente all'allegato VII della direttiva 2000/29/CE. Nella rubrica «Dichiarazione supplementare» il certificato conterrà la seguente indicazione «La partita è conforme alle condizioni definite nella decisione 2004/…/CE della Commissione».

 

     3) Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore comunica ufficialmente agli organi ufficiali competenti dello Stato membro quanto segue:

     a) il quantitativo di terreno introdotto,

     b) l'origine del terreno,

     c) la data prevista per l'introduzione,

     d) la destinazione del terreno.

 

     4) Il terreno è destinato esclusivamente all'ubicazione notificata conformemente al punto 3, lettera d), agli organi ufficiali competenti.

 

     Nel caso in cui la destinazione finale sia situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il terreno è stato introdotto nel territorio comunitario, gli organi ufficiali competenti dello Stato membro d’ingresso, nel momento in cui ricevono la notifica preliminare dall'importatore, informano gli organi ufficiali competenti dello Stato membro di destinazione indicando l'ubicazione cui è destinato il terreno.