§ 1.5.I73 – Regolamento 13 ottobre 2004, n. 1765.
Regolamento (CE) n. 1765/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda l’impiego prolungato delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/10/2004
Numero:1765


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.I73 – Regolamento 13 ottobre 2004, n. 1765.

Regolamento (CE) n. 1765/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda l’impiego prolungato delle sostanze elencate nell’allegato II. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 14 ottobre 2004, n. L 315).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze prevede misure temporanee per poter approntare altre soluzioni concernenti le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione che è assolutamente necessario continuare a utilizzare la sostanza attiva e che manca una valida soluzione alternativa.

     (2) La Francia ha presentato nuove prove a dimostrazione della necessità di ulteriori utilizzazioni essenziali. La Commissione ha valutato tali informazioni insieme ad esperti dello Stato membro.

     (3) Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate alla lotta contro gli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2076/2002.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002, la riga relativa alla sostanza attiva 4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico) è sostituita dalla seguente:

 

«4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico)

Grecia

uva (senza semi)

 

Spagna

pomodoro, melanzana

 

Francia

pomodoro, melanzana»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.