§ 1.5.I61 – Decisione 22 settembre 2004, n. 665.
Decisione n. 2004/665/CE della Commissione relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaioli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/09/2004
Numero:665


Sommario
Art.  1. Obiettivi dello studio e disposizioni d’indole generale.
Art.  2. Estensione del campionamento.
Art.  3. Rilevazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione.
Art.  4. Raccolta dei dati, valutazione e stesura di rapporti.
Art.  5. Specifiche tecniche.
Art.  6. Estensione dell’aiuto finanziario comunitario.
Art.  7. Condizioni per l’aiuto finanziario comunitario.
Art.  8. Tasso di conversione per richieste presentate in moneta nazionale.
Art.  9. Applicazione.
Art.  10.


§ 1.5.I61 – Decisione 22 settembre 2004, n. 665.

Decisione n. 2004/665/CE della Commissione relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus.

(G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 303).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 19 e 20,

     considerando quanto segue:

     (1) In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), dev’essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nelle popolazioni di galline ovaiole entro il 12 dicembre 2005.

     (2) Per fissare tale obiettivo occorre che siano disponibili dati comparabili sulla diffusione della salmonella nelle popolazioni di galline ovaiole nei diversi Stati membri. Tali informazioni non sono disponibili, per cui occorre effettuare uno studio specifico per sorvegliare la diffusione della salmonella tra le galline ovaiole per un periodo di tempo appropriato, al fine di tener conto delle possibili variazioni stagionali.

     (3) L’articolo 19 della decisione 90/424/CEE prevede che la Comunità intraprenda o aiuti gli Stati membri a prendere i provvedimenti tecnici e scientifici necessari per elaborare la legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

     (4) Lo studio fornirà le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. In considerazione dell’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella tra le galline ovaiole nei diversi Stati membri è opportuno che la Comunità fornisca un aiuto finanziario agli Stati membri affinché attuino i requisiti specifici dello studio. È da considerarsi adeguato un rimborso del 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio, con un tetto per ciascuna prova.

     (5) In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3) i provvedimenti veterinari e fitosanitari adottati in conformità della normativa comunitaria sono finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     (6) Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.

     (7) Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4).

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Obiettivi dello studio e disposizioni d’indole generale.

     1. La Comunità intraprende uno studio tecnico volto a valutare la diffusione nell’intera Unione europea della Salmonella spp. tra le galline ovaiole (Gallus gallus) per la produzione di uova da tavola alla fine del loro periodo di produzione (in seguito denominato «lo studio»).

     2. I risultati saranno utilizzati per fissare obiettivi comunitari in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

     3. Lo studio si estenderà su un periodo di un anno a partire dal 1° ottobre 2004.

     4. Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

     5. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione e gli Stati membri cooperano in conformità degli articoli da 2 a 6.

 

     Art. 2. Estensione del campionamento.

     1. Il campionamento necessario per l’effettuazione dello studio è organizzato dagli Stati membri ed effettuato a partire dal 1° ottobre 2004 presso allevamenti che ospitano almeno 1 000 galline ovaiole. Se del caso, si può procedere a campionamento anche in allevamenti di dimensioni minori, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 5, concentrandosi di preferenza sugli allevamenti con più di 350 animali.

     2. In ciascun allevamento prescelto è campionato un gruppo di animali dell’età adeguata.

     3. Il campionamento è effettuato dall’autorità competente o, sotto la sua supervisione, da enti cui abbia delegato tale responsabilità.

     4. In ciascuno Stato membro devono essere campionati almeno 172 allevamenti. Negli Stati membri in cui esiste un numero di allevamenti inferiore a 172, dev’essere campionata la totalità degli allevamenti. In ogni caso è data la precedenza agli allevamenti con più di 1 000 animali.

 

     Art. 3. Rilevazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione.

     1. La rilevazione e la sierotipizzazione si effettuano nei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella.

     2. In deroga al paragrafo 1, nel caso in cui il laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o qualora non sia tale laboratorio a effettuare normalmente le analisi, le autorità competenti possono decidere di chiedere a un numero limitato di laboratori che partecipano al controllo ufficiale della salmonella di effettuare le analisi. Tali laboratori devono poter dimostrare di aver esperienza nell’uso del metodo di rilevazione necessario, applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 17025 ed essere sottoposti alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

     3. La rilevazione della Salmonella spp. si svolge in conformità del metodo raccomandato a tal fine dal laboratorio comunitario di riferimento.

     4. La sierotipizzazione si svolge secondo il sistema Kaufmann- White.

 

     Art. 4. Raccolta dei dati, valutazione e stesura di rapporti.

     1. L’autorità nazionale responsabile per la predisposizione della relazione nazionale annuale sulla sorveglianza della salmonella negli animali in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2003/99/CE raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’articolo 3 nell’estensione di campionamento di cui all’articolo 2, e comunica la propria valutazione alla Commissione.

     2. Tutti i dati pertinenti raccolti ai fini dello studio sono forniti all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, su richiesta della Commissione.

     3. I risultati e i dati nazionali aggregati sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.

 

     Art. 5. Specifiche tecniche.

     I compiti e le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente decisione sono svolti conformemente alle specifiche tecniche presentate durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2004 e pubblicate sul sito Internet della Commissione.

 

     Art. 6. Estensione dell’aiuto finanziario comunitario.

     1. La Comunità fornisce un aiuto finanziario per talune spese sostenute dagli Stati membri ai fini dell’analisi di laboratorio volta alla rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e alla sierotipizzazione degli isolati risultanti.

     2. L’importo massimo dell’aiuto finanziario comunitario è di 20 EUR a prova per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e 30 EUR per la sierotipizzazione degli isolati.

     3. L’aiuto finanziario della Comunità non può superare gli importi stabiliti all’allegato I per la durata dello studio.

 

     Art. 7. Condizioni per l’aiuto finanziario comunitario.

     1. L’aiuto finanziario di cui all’articolo 6 è fornito a ogni Stato membro a condizione che lo studio sia eseguito in conformità delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e l’assegnazione dei pubblici appalti, e purché siano osservate le condizioni di cui alle lettere da a) a d):

     a) far entrare in vigore entro il 1° ottobre 2004 le opportune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attuazione dello studio;

     b) far pervenire un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori relativo ai primi 3 mesi dello studio entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento;

     c) far pervenire entro il 15 ottobre 2005 un rapporto finale sull’esecuzione tecnica dello studio, accompagnato dai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2005. La documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato II;

     d) realizzare lo studio in modo efficace.

     2. A richiesta di ciascuno Stato membro può essere versato un anticipo sui finanziamenti pari al 50 % dell’importo complessivo.

     3. La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una riduzione progressiva e cumulativa del contributo finanziario pari al 25 % dell’importo complessivo per ciascun ritardo di 2 settimane a partire dal 15 ottobre 2005.

 

     Art. 8. Tasso di conversione per richieste presentate in moneta nazionale.

     Il tasso di conversione per le richieste presentate in moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale è stabilito un tasso.

 

     Art. 9. Applicazione.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2004.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

Importo massimo dell’aiuto finanziario della Comunità agli Stati membri (in EUR)

 

Stato membro

Importo

Austria (AT)

59 368

Belgio (BE)

42 312

Cipro (CY)

5 412

Danimarca (DK)

31 160

Estonia (EE)

4 920

Finlandia (FI)

55 432

Francia (FR)

81 672

Germania (DE)

87 412

Grecia (EL)

38 048

Ungheria (HU)

45 264

Irlanda (IE)

28 208

Italia (IT)

70 684

Lettonia (LV)

3 280

Lituania (LT)

3 280

Lussemburgo (LU)

3 280

Paesi Bassi (NL)

77 736

Polonia (PL)

72 160

Portogallo (PT)

28 208

Slovenia (SL)

17 056

Spagna (ES)

80 360

Svezia (SE)

34 440

Regno Unito (UK)

71 504

Slovacchia (SK)

6 560

Repubblica ceca (CZ)

14 760

Malta (MT)

3 280

Totale

965 796

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)