§ 1.5.I60 – Direttiva 27 settembre 2004, n. 97.
Direttiva n. 2004/97/CE della Commissione che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/09/2004
Numero:97


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I60 – Direttiva 27 settembre 2004, n. 97.

Direttiva n. 2004/97/CE della Commissione che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 settembre 2004, n. L 301).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2004/60/CE, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per inserire il quinoxifen tra le sostanze attive aggiunge tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva.

     (2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità nonché per trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

     (3) I termini di attuazione previsti nella direttiva 2004/60/CE non corrispondono a quelli previsti per altre sostanze attive nuove. Occorre pertanto armonizzare l’approccio in modo tale che valga per tutte le sostanze attive nuove nella fase di riesame in corso.

     (4) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 2004/60/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 della direttiva 2004/60/CE è modificato come segue:

     Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato, contenente quinoxifen come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, detti Stati stabiliscono se il prodotto soddisfi o meno le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

     Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

     a) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006; oppure

     b) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006 ovvero, qualora posteriore, entro il termine fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.».

 

          Art. 2.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2004.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.