§ 1.5.I17 – Decisione 2 luglio 2004, n. 557.
Decisione n. 2004/557/CE della Commissione recante deroga al regime transitorio istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/07/2004
Numero:557


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I17 – Decisione 2 luglio 2004, n. 557.

Decisione n. 2004/557/CE della Commissione recante deroga al regime transitorio istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per il transito di animali da compagnia attraverso il territorio della Svezia tra l’isola di Bornholm e le altre parti del territorio della Danimarca. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 luglio 2004, n. L 249).

 

(I testi in lingua danese e svedese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 21,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 fissa per un periodo transitorio di cinque anni le condizioni veterinarie che si applicano, tra l’altro, ai movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti da compagnia verso il territorio della Svezia.

     (2) Tali condizioni corrispondono in gran parte alle condizioni nazionali che si applicavano all’entrata in Svezia prima dell’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

     (3) Tra la Svezia e la Danimarca esisteva un accordo bilaterale che prevedeva condizioni meno rigorose di quelle applicate all’entrata in Svezia degli animali da compagnia in transito attraverso il territorio svedese tra l’isola di Bornholm (DK) nel Mar Baltico e le altri parti del territorio danese.

     (4) È opportuno mantenere questa deroga limitata al regime transitorio istituito a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 e sino alla fine del periodo transitorio stabilito in detto articolo, il transito attraverso il territorio della Svezia di animali da compagnia delle specie di cui alla parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003 tra l’isola di Bornholm e le altri parti del territorio della Danimarca è autorizzato alle condizioni convenute tra i due Stati membri.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

 

          Art. 3.

     La Danimarca e la Svezia sono destinatarie della presente decisione.