§ 1.5.I6 – Decisione 21 giugno 2004, n. 517.
Decisione n. 2004/517/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/881/CE della Commissione con riguardo all'elenco dei posti d'ispezione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/06/2004
Numero:517


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.I6 – Decisione 21 giugno 2004, n. 517.

Decisione n. 2004/517/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/881/CE della Commissione con riguardo all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 22 giugno 2004, n. L 221).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/ CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, deve essere aggiornata per tener conto in particolare degli sviluppi in taluni Stati membri e delle ispezioni comunitarie.

     (2) Su richiesta delle autorità slovene e a seguito di un’ispezione comunitaria, occorre aggiungere all’elenco un ulteriore posto di ispezione frontaliero nel porto di Koper.

     (3) Su richiesta delle autorità lituane, e a seguito di un’ispezione comunitaria, occorre aggiungere all’elenco un ulteriore posto di ispezione frontaliero a Grebneva.

     (4) Nella decisione 2004/469/CE della Commissione, che modifica la decisione 2001/881/CE con riguardo all’elenco dei posti d'ispezione frontalieri nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è stato per errore soppresso il posto d'ispezione frontaliero di Monaco [München] nell’elenco relativo alla Germania. Occorre approfittare dell’occasione costituita dalla presente decisione per correggere tale errore materiale.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato alla decisione 2001/881/CE, la seguente voce è aggiunta all’elenco dei posti d'ispezione frontalieri per la Slovenia:

     (Omissis)

 

          Art. 2.

     Nell’allegato alla decisione 2001/881/CE, la seguente voce è aggiunta all’elenco dei posti d'ispezione frontalieri per la Lettonia:

     (Omissis)

 

          Art. 3.

     Nell’allegato alla decisione 2001/881/CE, la seguente voce è nuovamente inserita nell’elenco dei posti d'ispezione frontalieri per la Germania:

     (Omissis)

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.