§ 1.5.I2 – Decisione 26 aprile 2004, n. 379.
Decisione n. 2004/379/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/471/CE relativamente ai test batteriologici in taluni stabilimenti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/04/2004
Numero:379


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.I2 – Decisione 26 aprile 2004, n. 379. [1]

Decisione n. 2004/379/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/471/CE relativamente ai test batteriologici in taluni stabilimenti di carni. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 144).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2001/471/CE della Commissione stabilisce l'obbligo per gli operatori degli stabilimenti di carni di effettuare controlli regolari sulle condizioni igieniche generali della produzione nei loro stabilimenti.

      (2) Tale decisione definisce le norme per l'esame batteriologico delle carcasse di bovini, suini, ovini, caprini e cavalli, e stabilisce che i risultati dei test batteriologici siano convertiti in valori medi log giornalieri al fine di confrontarli coi limiti definiti.

      (3) Gli Stati membri stanno attualmente utilizzando due metodi differenti di calcolo per convertire i risultati dei test in un valore medio log, col risultato di valori numerici differenti.

      (4) L'effettuazione dei test batteriologici dovrebbe essere armonizzata all'interno della Comunità. Occorrerebbe pertanto chiarire il metodo di calcolo per la conversione dei risultati dei test sulle carni di cui alla decisione 2001/471/CE.

      (5) La decisione 2001/471/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato della decisione n. 2001/471/CE è modificato in conformità dell'allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a partire dal 20 maggio 2004.

 

Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     La parte 1 dell'allegato della decisione n. 2001/471/CE è modificata come segue:

     1) Alla sezione intitolata «Applicazione di criteri microbiologici ai risultati dei test su campioni prelevati con metodo distruttivo (tabella 1)», la prima frase è sostituita dal testo seguente:

     «La media giornaliera dei risultati log verrà inserita in una delle tre categorie di verifica del controllo del procedimento:

     accettabile, marginale e inaccettabile».

     2) La tabella 1 è sostituita dalla seguente:

     «Tabella 1

     Media giornaliera dei valori log 1 per risultati marginali e inaccettabili dei criteri di contaminazione batteriologica per bovini, suini, ovini, caprini e cavalli (ufc/cm2) relativi a campioni prelevati con il metodo distruttivo.

     (Omissis)»

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 199.