§ 1.5.H91 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 64.
Direttiva n. 2004/64/CE della Commissione che modifica la direttiva 2003/84/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/04/2004
Numero:64


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.H91 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 64.

Direttiva n. 2004/64/CE della Commissione che modifica la direttiva 2003/84/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2003/84/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione all'allegato I delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazato e siltiofam.

     (2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/ 414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni provvisorie in corso di validità nonché, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare le stesse in autorizzazioni a pieno titolo, per modificarle o per revocarle, conformemente alla direttiva 91/414/CEE.

     (3) I termini di attuazione di cui alla direttiva 2003/84/CE non corrispondono a quelli previsti per altre nuove sostanze attive. Onde garantire un approccio armonizzato che valga per tutte le sostanze nella fase di riesame attualmente in corso, occorre evitare discrepanze di rilievo tra i termini di attuazione per le diverse nuove sostanze attive.

     (4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/84/ CE di conseguenza.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 della direttiva 2003/84/CE è modificato come segue:

     Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamidp, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva o in combinazione con le sostanze attive che, al 31 dicembre 2003, risultano già iscritte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

     Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

     a) nel caso di prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure

     b) nel caso di prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE

 

          Art. 2.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.