§ 1.5.H89 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 63.
Direttiva n. 2004/63/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/04/2004
Numero:63


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.H89 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 63.

Direttiva n. 2004/63/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 aprile 2004, n. L 125).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2003/79/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive previste nell'allegato I di detta direttiva.

     (2) Dopo l'iscrizione di una nuova sostanza attiva, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/ 414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni provvisorie in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

     (3) I termini di attuazione previsti nella direttiva 2003/79/ CE non corrispondono a quelli stabiliti per altre nuove sostanze attive. Per garantire un approccio uniforme che valga per tutte le sostanze nella fase di riesame in corso, è necessario evitare discrepanze di rilievo tra i termini di attuazione per le diverse nuove sostanze attive.

     (4) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2003/79/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'articolo 3 della direttiva 2003/79/CE è così modificato:

     Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 31 dicembre 2004, forma oggetto di riesame, da parte degli Stati membri, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, detti Stati stabiliscono se il prodotto soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

     Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

     a) nel caso di un prodotto contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure

     b) nel caso di un prodotto contenente Coniothyrium minitans come una di più sostanze attive, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine stabilito per tale modifica o revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seconda di quale di queste date sia posteriore.»

 

          Art. 2.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.