§ 1.5.H49 – Decisione 10 marzo 2004, n. 252.
Decisione n. 2004/252/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/106/CE con riguardo ai centri di magazzinaggio dello sperma bovino. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/03/2004
Numero:252


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.H49 – Decisione 10 marzo 2004, n. 252.

Decisione n. 2004/252/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/106/CE con riguardo ai centri di magazzinaggio dello sperma bovino. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 17 marzo 2004, n. L 79).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 88/407/CE, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, sono consentiti gli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina proveniente da centri di raccolta o da centri di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri in cui tali centri sono ubicati; inoltre, ciascuno Stato membro è tenuto a trasmettere agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma.

     (2) La decisione 2001/106/CE della Commissione, del 24 gennaio 2001, che stabilisce un modello degli elenchi di unità riconosciute dagli Stati membri in conformità con varie disposizioni della normativa veterinaria comunitaria nonché le regole per la trasmissione di tali elenchi alla Commissione stabilisce le modalità di trasmissione degli elenchi dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti da ciascuno Stato membro sul proprio territorio. La decisione stabilisce inoltre i modelli da utilizzare per tali elenchi.

     (3) Al fine di tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 88/407/CEE dalla direttiva 2003/43/CE relativamente ai centri di magazzinaggio dello sperma, occorre ampliare il campo di applicazione della decisione 2001/ 106/CE per includere i centri di magazzinaggio dello sperma bovino.

     (4) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2001/106/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e II della decisione 2001/106/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati I e II della decisione 2001/106/CE sono modificati come segue:

     1) All'allegato I, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e centri di magazzinaggio dello sperma riconosciuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE

     2) All'allegato II, il testo della sezione II è sostituito dal seguente: